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Cgil-Cisl-Uil ai sindaci: “Tasi, rinviate scadenza a 16 luglio”

Scacchetti-Ballotta-Tollari2«È impossibile che tutti versino la prima rata della Tasi entro lunedì prossimo 16 giugno: occorre posticipare la scadenza di trenta giorni senza applicare sanzioni». Lo chiedono i sindacati confederali ai 41 Comuni modenesi su 47 che hanno già deliberato le proprie aliquote. «Una cosa è certa: sul pagamento della Tasi è il caos. In questa situazione – affermano i segretari provinciali di Cgil-Cisl-Uil Tania Scacchetti, William Ballotta e Luigi Tollari – chiediamo una decisione coordinata a tutti i sindaci modenesi: rinviate la scadenza del 16 giugno a mercoledì 16 luglio, senza sanzioni, come hanno già deciso di fare i Comuni di Bologna e Piacenza». In questi giorni i Caf (Centri di assistenza fiscale) di Cgil-Cisl-Uil sono letteralmente presi d’assalto dai cittadini, confusi e preoccupati per “l’ingorgo fiscale” prodotto da Imu (scadenza 16 giugno), Tasi (idem), invio bollettini Tari, conguaglio Tares 2013 chiesto da alcuni Comuni (per esempio Modena). A ciò si aggiunge che il calcolo di quanto dovuto per la Tasi è tutt’altro che semplice. Per stabilire a quanto ammonta l’importo effettivamente da versare, infatti, all’imposta calcolata applicando le aliquote si devono sottrarre le detrazioni.

«I Comuni si sono sbizzarriti deliberando le più diverse modalità di calcolo – spiegano i responsabili dei Caf di Cgil-Cisl-Uil Daniela Bondi, Franco Saracino e Patrizia Pedretti – Ai fini del calcolo della detrazione c’è chi tiene conto del numero di figli fiscalmente a carico. Qualcun altro chiede che il reddito 2013 dei componenti il nucleo familiare sia al di sotto di una certa soglia. Altri ancora hanno pensato di concedere degli sconti in misura scaglionata in funzione della rendita catastale dell’immobile. Insomma i cittadini sprovvisti di particolari competenze, cioè la grande maggioranza, non sono in grado di effettuare da soli i calcoli per pagare la Tasi». Per questo i sindacati e i loro servizi fiscali si appellano all’articolo 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (cosiddetto “Statuto del contribuente”) che prevede non siano irrogate sanzioni o interessi di mora qualora ci siano obiettive condizioni di incertezza sulla portata e applicazione della norma tributaria.
















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