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Novità per detentori di armi e titolari licenza porto di fucile

Obbligo di legge per i detentori di armi

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo nr. 104 del 10.08.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale – nr. 209 dell’8.9.2018, si comunica che, dal 14 settembre 2018, i soggetti detentori di armi (che non hanno conseguito una licenza di porto di fucile o pistola negli ultimi cinque anni) dovranno presentare il certificato medico per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi comuni da fuoco, a meno che non sia stato già prodotto nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. L’obbligo di presentazione dovrà essere adempiuto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero entro il 14 settembre 2019.

La mancata presentazione del certificato medico autorizza il Prefetto alla emissione di un decreto di divieto di detenzione delle armi denunciate ai sensi dell’art. 39 del Testo Unico delle Leggi di P.S., per mancanza dei requisiti soggettivi.

Le certificazioni dovranno essere presentate all’Ufficio di Polizia competente (Questura o Commissariati di Pubblica Sicurezza nei comuni dove sono presenti tali uffici, o Comandi Stazione dell’Arma dei Carabinieri).

Il certificato medico dovrà essere rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, delle Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa esibizione del certificato anamnestico rilasciato dal medico di base, avente data non anteriore a tre mesi dal giorno della presentazione.

Durata di validità per le licenze di porto di fucile

Per le licenze di porto di fucile (caccia, tiro a volo, difesa personale o guardia giurata), la durata è ridotta da sei a cinque anni dalla data di rilascio.

 

 
















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