E’ stato convertito in legge e pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il decreto che ha sospeso
fino al 30 giugno 2003 gli sfratti esecutivi nei confronti di alcune categorie sociali ‘deboli’, concedendo un altro anno di proroga degli affitti a 26 mila famiglie italiane.
Il provvedimento prevede la sospensione dei decreti di sfratto esecutivo nei confronti di nuclei familiari con ultra sessantacinquenni, soggetti portatori di gravi handicap e comunque a basso reddito. A vantaggio dei proprietari di casa, tuttavia, la nuova legge prevede una più rapida definizione in sede giudiziaria delle contestazioni avanzate nei confronti dei conduttori in tema di possesso di questi requisiti. In occasione della
conversione del provvedimento in legge i primi di agosto, il Parlamento ha deciso di spostare sempre al 30 giugno, dal 30 gennaio inizialmente previsto, il termine dell’entrata in vigore dei testi unici in materia di edilizia e di espropriazione per
pubblica utilità. Quest’ultima iniziativa si è resa
necessaria, nel primo caso, per operare gli adeguamenti conseguenti alle novità introdotte dalla ‘legge obiettivo’; nel secondo caso per concedere un tempo più congruo alle
amministrazioni interessa al fine della riorganizzazione delle relative strutture di settore.
La proroga, stando ad alcune stime fatte dal Ministero delle Infrastrutture, dovrebbe riguardare 26 mila famiglie italiane: quelle composte da ultra sessantacinquenni o handicappati gravi
e che non dispongano di un’altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all’ affitto di una nuova casa. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio dell’immobile per queste categorie è prevista solo per finita locazione: nessuna proroga è dunque prevista per gli sfratti
avviati per morosità. I proprietari, inoltre, potranno richiedere al giudice la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la sospensione dell’esecuzione. In questo caso sono previsti tempi abbreviati: il giudice dovrà infatti pronunciarsi entro otto giorni dalla presentazione del ricorso. Per richiedere la sospensione dell’esecuzione si dovrà presentare la documentazione che attesti l’appartenenza alle categorie disagiate deboli anche, dove previsto, tramite autocertificazione. La soglia di reddito necessaria per dimostrare di non essere in condizione di accedere all’affitto
di una nuova casa sarà quella convenzionale, e cioè pari a circa 13 mila euro. Davanti ad uno sfratto sospeso o rinviato dall’Ufficiale giudiziario, il proprietario di casa può ricorrere al Giudice dell’esecuzione per far accertare la legittimità o meno del comportamento tenuto dall’ufficiale giudiziario stesso. Secondo un’interpretazione della Confedilizia, tale possibilità prevista dal decreto in vigore dal 22 giugno, sarebbe utilizzabile anche per i blocchi di sfratti disposti bell’ambito della vecchia sospensione. L’organizzazione di rappresentanza dei proprietari ha diffuso associazioni territoriali il modello di ricorso da presentare ai giudici delle esecuzioni per far controllare la non sussistenza in capo agli inquilini (ai quali compete sempre l’onere della
prova, all’evidenza) delle condizioni richieste dalla legge per il blocco degli sfratti in caso di sospensione o rinvii delle esecuzioni di rilascio disposte dagli Ufficiali giudiziari in assenza dei richiesti presupposti. Al modello di ricorso si
accompagnano le istruzioni per la sua presentazione, che può essere fatta direttamente dal proprietario mentre, secondo la Confedilizia, è invece necessario il ricorso ad un avvocato
per l’eventuale opposizione al Tribunale collegiale contro il provvedimento del Giudice dell’Esecuzione.