Sono scattate dallo scorso 23 agosto nuove e molto più severe sanzioni per i centauri indisciplinati: è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto la legge di conversione del decreto 115 del 30 Giugno 2005, che contiene modifiche al Codice della strada e alle sanzioni accessorie. Fra queste è prevista la confisca del ciclomotore o del motociclo per violazioni all’art. 169, comma 2, 170 e 171 del Codice della strada.
Si rischia la confisca del ciclomotore nei seguenti casi:
trasporto di persone in numero eccedente da quanto indicato sul documento di circolazione; guida di ciclomotore o motociclo senza aver libero l’uso delle braccia, delle mani e delle gambe, o seduto in posizione non corretta, o con una mano sola; trasporto di passeggero sul ciclomotore; trasporto in maniera non corretta di cose o animali; mancanza di casco protettivo; uso di casco non omologato; uso di casco non allacciato.
La confisca è prevista anche se il veicolo viene usato per commettere un reato. In passato per questeo tipo di violazioni amministrative era previsto il fermo del veicolo, cioè una sanzione che si concretizzava nella privazione della disponibilità dello stesso per un tempo limitato, di regola 30 giorni. La confisca comporta invece la perdita definitiva della proprietà del veicolo.
Tra le altre novità introdotte dalla legge c’è anche l’obbligo del conseguimento del patentino per ciclomotori anche per i maggiorenni dal 1º ottobre, con una distinzione: se si compiono i 18 anni dopo tale data, occorre fare anche l’esame per il relativo conseguimento; se i 18 anni si hanno già a tale data, basta frequentare un corso, esclusivamente presso un’autoscuola, senza esame finale. Va tenuto conto che la norma interessa molti anziani in quanto i ciclomotori sono anche veicoli tipo “Ape Piaggio”, ed in tal modo li si agevola moltissimo perché il superamento dell’esame poteva rappresentare un grosso scoglio. Da tale data anche per i maggiorenni senza patentino alla guida di ciclomotore scatta la sanzione specifica equivalente ad una “guida senza patente”. Si ricorda inoltre che chi ha la patente non necessita di patentino, anzi, se la consegue in un secondo momento, deve restituirlo.
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Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
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