Il Comune di Reggio ha predisposto il nuovo “Regolamento per l’esercizio dell’attività di cessione di servizi telefonici e telematici”, che regolerà l’attività dei centri di telefonia detti anche phone center presenti nel territorio del comune di Reggio, come previsto dalla legge regionale.
“Il Regolamento – dice l’assessore alle Attività produttive Mimmo Spadoni – è composto da una decina di articoli che normano in modo puntuale e rigoroso le attività dei phone center. Vi sono indicazioni sui requisiti morali per l’accesso all’attività, indicazioni su requisiti igienici e di sicurezza dei locali, orari di apertura e pubblicità dei prezzi, sanzioni e revoca dei permessi in caso di inottemperanza alle regole”.
“Il documento – prosegue l’assessore Spadoni – è stato elaborato dai tecnici del Comune di Reggio e viene ora sottoposto a un percorso di condivisione con associazioni e consulta per l’immigrazione. Va da sé che, una volta concluso il percorso preliminare di consultazione, il Regolamento verrà portato in Commissione consiliare e in Consiglio comunale per l’approvazione e sarà applicato così come è avvenuto per altre disposizioni attuate dall’Amministrazione comunale riguardo agli esercizi pubblici. Ad esempio, l’ordinanza anti-maleducazione, con la quale si è ottenuto, fra l’altro, la fine di spettacoli indecorosi come lo spargimento di cocci di bottiglia sui selciati delle piazze e delle strade del centro storico nei fine settimana”.
Una volta in vigore il Regolamento (la legge non indica scadenze temporali in proposito, si prevede comunque che nel 2008 i phone center di Reggio avranno una regolamentazione ad hoc), i titolari dovranno comunicare al Comune la loro attività. Tale informazione dovrà essere data, come accade normalmente oggi, anche agli uffici competenti della Questura.
Orari. La proposta di Regolamento comunale per i centri di telefonia prevede che i phone center possono restare aperti al pubblico dalle ore 7 alle ore 22. Nel rispetto di tali limiti gli esercenti possono liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere, come analogamente previsto per altri esercizi commerciali. I phone center osservano la chiusura domenicale e festiva dell’esercizio. Devono, altresì, rispettare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale liberamente scelta dall’esercente. L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del centro di telefonia mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione e dandone comunicazione al Comune.
Alimenti. Non possono essere svolte nei medesimi locali adibiti a centro di telefonia o in locale comunicante con questi ultimi, le attività di manipolazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande. L’attività di vendita al dettaglio di generi non alimentari può essere esercitata nel medesimo locale o in locale comunicante, purché lo spazio adibitovi presenti una conforme destinazione d’uso.
Igiene. I locali dovranno essere dotati di allacciamento idrico e fognario; idonei sistemi di ventilazione naturale o di areazione artificiale in tutti i locali; idonea illuminazione naturale ed artificiale; due servizi igienici (uno per sesso), di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche; rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione fruibile dai disabili. All’interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa di almeno 9 metri quadrati, fino a quattro postazioni telefoniche, provvisto di sedute posizionate in modo da non ostruire le vie di esodo.
Prezzi. Devono essere indicati in modo chiaro e ben leggibile i prezzi dei servizi offerti (anche in lingua italiana), mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
Requisiti personali. I gestori non possono esercitare l’attività di cessione di servizi telefonici o telematici se sono stati dichiarati falliti; se hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni; se hanno riportato una condanna per reati contro il patrimonio.
Sanzioni. Le sanzioni amministrative per chi viola le regole variano da 2.580 euro a 15.490 euro. In caso di esercizio abusivo dell’attività il Comune ordina la chiusura immediata del centro di telefonia. L’ordinanza è immediatamente eseguibile. E’ da considerarsi abusiva anche l’attività svolta in assenza della presentazione al Comune della comunicazione. In caso di particolare gravità o recidiva il Comune può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a 20 giorni.