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Fisco: dal 1° settembre detraibile al 100% l’iva su ristoranti e hotel

Da domani, 1 settembre, tutti i titolari di partita Iva potranno detrarre integralmente l’imposta relativa ai servizi alberghieri e di ristorazione. A un’unica condizione: che queste spese siano legate all’attività imprenditoriale o professionale esercitata.


Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate spiegando che la misura è stata introdotta dalla manovra estiva e prevede nello stesso tempo la riduzione al 75% della deducibilità ai fini Irpef e Ires degli oneri connessi alle prestazioni di vitto e alloggio.
Una partita di giro che risponde alla necessità di garantire una sostanziale invarianza delle entrate erariali, che avrebbero subito un calo non indifferente in seguito all’ampliamento del diritto alla detrazione. Quest’ultimo, una volta verificata l’inerenza della spesa sulla base dei principi generali enunciati nel decreto Iva, consente di detrarre in misura piena l’imposta addebitata sulle prestazioni offerte da hotel e di ristoranti.

Viene dunque a cadere il limite alla detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto sancito dal Dpr 633/1972. Una restrizione del diritto alla detrazione già in parte attenuata dalla Finanziaria 2007, che aveva riconosciuto la detraibilità dell’Iva sui servizi alberghieri e ristorativi, purchè fossero fruiti in occasione della partecipazione a convegni e congressi di lavoro ed erogati nei giorni di svolgimento degli eventi. A queste spese si aggiungono ora anche quelle sostenute, a partire dal primo giorno di settembre, per i pranzi e le cene di lavoro e per i pernottamenti in hotel, che diventano pienamente detraibili ai fini Iva.

Ma le novità introdotte nel campo dei rimborsi spese non si fermano qui. Come contropartita alle modifiche apportate alle disposizioni tributarie in materia di Iva, il decreto ha previsto una rimodulazione delle imposte dirette. La deducibilità delle spese di ristorazione e di pernottamento in albergo, che prima era consentita integralmente, è stata infatti ridotta al 75 per cento dell’ammontare complessivo. La limitazione non si applica però ai costi di vitto e alloggio sostenuti da lavoratori subordinati e co.co.co. per trasferte fuori dal territorio comunale e all’estero.

Per quanto riguarda la decorrenza delle nuove norme, vale la pena sottolineare che gli effetti del provvedimento non sono coincidenti nel tempo. Infatti, mentre sul versante Iva l’imposta diventerà pienamente detraibile già a partire dal primo settembre, le novità in materia di deduzioni Irpef e Ires saranno pienamente operative a partire dal 2009, ossia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre di quest’anno. Al momento della compilazione del modello Unico 2009 però l’importo degli acconti d’imposta dovrà essere calcolato tenendo conto della nuova misura di deducibilità introdotta dal decreto legge 112/2008.

La misura prevista dalla manovra estiva comporta una serie di problematiche contabili nella gestione delle trasferte sia dei dipendenti che dei collaboratori esterni. Da una parte le aziende dovranno modificare i processi gestionali interni in modo da contabilizzare correttamente i costi del personale.
Dall’altra i dipendenti dovranno ricordarsi di chiedere sempre il rilascio della fattura per i servizi acquistati con l’indicazione sia dei dati personali che del datore di lavoro.

















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