Con un’ordinanza, il Tar di Parma ha respinto il ricorso dei titolari di un esercizio commerciale e ha così confermato la legittimità del Bando per l’assegnazione di nuove licenze per esercizi commerciali in centro storico, approvato dal Consiglio comunale nel dicembre 2007, su proposta dell’assessore alle Attività produttive Mimmo Spadoni, ed emanato nel gennaio 2008 dall’Amministrazione comunale. Confermata anche la regolarità dell’applicazione del Bando e delle normative regionali da parte dei tecnici del Servizio Commercio del Comune.
“E’ così ulteriormente acclarata – dice l’assessore Spadoni – la validità degli atti dell’Amministrazione comunale, il Bando la delibera sui ‘Criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande’, che ha come obiettivo, ampiamente raggiunto, il favorire l’insediamento di nuove attività commerciali, per innalzare il livello di competitività e concorrenza; accrescere la qualità dei servizi offerti con nuovi format commerciali e rispondere alle esigenze di incontro e relazione in centro storico”.
Nel ricorso, il negozio di generi alimentari lamentava vizi nel provvedimento del Settore commercio, il quale aveva escluso l’autorizzazione a somministrare direttamente agli avventori, per la degustazione, i prodotti alimentari posti in vendita. L’esercente contestava non tanto la carenza dei requisiti – anzi ammessa dagli stessi titolari – quanto il fatto che il Comune li avesse controllati prima del rilascio dell’autorizzazione.
L’Amministrazione comunale – tutelata dall’avvocato Santo Gnoni dell’Avvocatura comunale – ha evidenziato in giudizio la necessità di procedere, prima del rilascio della licenza, al controllo dei presupposti, per evitare di concedere autorizzazioni alla somministrazione di alimenti in centro storico – che sono contingentate – a soggetti che poi, per inadeguatezza dei locali, non possano esercitare l’attività.
Il Tar, decidendo la sospensiva con una pronuncia di “infondatezza del diritto”, assai rilevante anche nel merito, ha evidenziato che la valorizzazione del centro storico passa per l’effettivo esercizio delle attività autorizzate, e non nell’accaparramento di permessi, per una futura eventuale e non meglio precisata “regolarizzazione”, rinviata a data da destinarsi.
In particolare, la Regione Emilia Romagna (con la legge numero 14 del 26 luglio 2003) ha voluto procedere alla “valorizzazione delle attività di somministrazione”, disponendo che i Comuni autorizzassero e incentivassero, nel rispetto dei principi di “libera concorrenza e libertà d’impresa”, la somministrazione di alimenti e bevande sul proprio territorio. Tale autorizzazione deve essere rilasciata tenendo conto di determinati criteri di priorità, a seguito di un Bando di concorso, nel quale il Comune deve valutare la sussistenza dei requisiti degli esercizi richiedenti “al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di efficienza e di efficacia della rete”.
Il Comune di Reggio Emilia ha quindi proceduto, mediante graduatoria pubblica, al rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, ad esercizi commerciali siti nel territorio del comune, sia all’interno, sia fuori del centro storico.
In particolare, per la zona del centro storico, sulle dieci autorizzazioni previste ne sono state concesse nove.
La recente pronuncia del Tar, quindi, ha confermato la legittimità dell’operato del Comune di Reggio, il quale ha correttamente proceduto, in sede di Bando e di applicazione dello stesso, contemperando le esigenze di “promozione” del centro storico – assegnando quasi tutte le autorizzazioni previste – con la seria verifica dei requisiti di carattere edilizio e sanitario (ad esempio, altezza dei locali, adeguate dimensioni) che ha portato a qualche dolorosa, ma necessaria esclusione.
Il privato, con un’interpretazione “estensiva” della legge regionale, richiedeva invece l’autorizzazione, pur in carenza dei requisiti previsti dalla normativa, distinguendo il momento di rilascio della stessa autorizzazione dal momento dell’inizio di attività.
Secondo tale tesi, l’esercizio commerciale, pur privo dei requisiti, avrebbe dovuto ottenere comunque l’autorizzazione a somministrare alimenti, fermo restando che non avrebbe potuto in ogni modo iniziare l’attività fino al momento in cui tutto fosse stato regolarizzato.
Al contrario, il Tar ha evidenziato la corretta applicazione delle norme comunali e regionali da parte del Servizio Commercio del Comune di Reggio. I funzionari del Comune, infatti, hanno escluso l’accaparramento di licenze contingentate a favore di soggetti non in regola con i requisiti prescritti fin dal momento del Bando, affinché le autorizzazioni siano immediatamente operative e la valorizzazione del centro storico proceda mediante l’immediata attività di esercizi commerciali adeguati.
Ciò anche alla luce dei principi europei di libera concorrenza: sarebbe infatti discriminatoria l’ammissione di soggetti, privi dei requisiti al momento della gara, a fronte di altri tempestivamente attivatisi per acquisirli.
La libera concorrenza e la possibilità di accedere al Bando, con i requisiti necessari, è resa concreta quando, ogni anno, il Comune rinnova la gara, mettendo a disposizione nuove autorizzazioni. Gli esercizi esclusi, pertanto, potranno partecipare nuovamente alla assegnazione, regolarizzandosi con gli adempimenti prescritti.