Scatta da lunedì 18 luglio il periodo di “grave pericolosità” per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione fino al 28 agosto a causa delle condizioni meteo-climatiche, della vegetazione secca e del maggior afflusso di persone nelle zone montane. Per l’Appennino modenese diventa quindi pienamente operativo il servizio di avvistamento per la prevenzione degli incendi boschivi che si svolge tutti i fine settimana, da sabato 16 luglio, fino a fine agosto con il coinvolgimento di oltre 200 volontari di protezione civile.
«Basta davvero poco per provocare un incendio – afferma l’assessore provinciale all’Ambiente Stefano Vaccari – per questo raccomandiamo la massima cautela a tutti. La vigilanza è importante ma serve soprattutto la collaborazione e il senso civico, soprattutto di chi frequenta la montagna».
Il servizio di avvistamento è coordinato dalla protezione civile della Provincia di Modena e dalla Consulta provinciale del volontariato per la protezione civile, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato.
Per le segnalazioni di avvistamenti di un incendio sono attivi 24 ore su 24 i numeri telefonici 1515 della Forestale e 115 dei Vigili del Fuoco: è importante fornire informazioni precise rispetto alla localizzazione.
Oltre alle favorevoli condizioni climatiche e alla vegetazione secca, tra le cause più ricorrenti c’è la disattenzione dell’uomo: dai mozziconi di sigaretta abbandonati ancora accesi alle marmitte calde a contatto con sterpaglie secche, fino alla perdita di controllo delle operazioni di eliminazione con il fuoco di residui vegetali. Per chi causa un incendio è prevista la reclusione da quattro a dieci anni in caso di dolo, da uno a cinque anni in caso di colpa, cioè causato in maniera involontaria per negligenza, imprudenza o imperizia.
In caso di incendio boschivo la responsabilità dell’intervento di spegnimento è del Corpo forestale dello Stato; se ci sono rischi per persone ed edifici, la direzione delle operazioni passa ai Vigili del fuoco.
SETTE PUNTI FISSI DI AVVISTAMENTO OTTO SQUADRE PER LO SPEGNIMENTO E SERVIZIO MOBILE
Sono sette i punti fissi di avvistamento ad alta quota presidiati dai volontari di protezione civile della Consulta provinciale per tenere sotto controllo ampie zone di territorio montano. A questi si aggiunge un servizio mobile di vigilanza con squadre di volontari abilitati alle attività di spegnimento e bonifica che terranno monitorate le aree più a rischio di incendi boschivi e potranno affiancare il Corpo Forestale dello Stato e i Vigili del Fuoco negli interventi.
Il servizio di avvistamento parte da sabato 16 luglio in Appennino con l’impiego di oltre 200 volontari la maggior parte abilitati nei corsi di addestramento organizzati dalla Provincia.
«I volontari – sottolinea Stefano Vaccari, assessore provinciale all’Ambiente – svolgono un’attività fondamentale di prevenzione che permette, in caso di necessità, di far intervenire gli addetti allo spegnimento in tempi molto stretti, elemento indispensabile per circoscrivere il più possibile i danni. Tutto questo è possibile sopratutto grazie alla Consulta provinciale del volontariato che organizza e coordina tutte le organizzazioni che fanno protezione civile sul nostro territorio».
I punti di avvistamento in Appennino sono: monte Calvanella per la zona di Sestola e Fanano, monte Cantiere a Lama Mocogno, il Sasso della Croce a Guiglia, il monte Nuda a Pievepelago, il monte Ravaglia a Serramazzoni, la Torre di Gaiato a Pavullo e il monte Pizzicano a Serramazzoni.
Ogni squadra, attiva nelle giornate di sabato e domenica dalle 14 alle 19 fino a fine agosto, è dotata di binocolo, bussola, cartina tipografica, radio portatile ed è in collegamento con la sala operativa provinciale attiva presso il Centro unificato di protezione civile di Marzaglia, mentre le squadre mobili sono dotate di gps per la rapida localizzazione del punto segnalato. Gli automezzi sono contrassegnati dalla scritta “Servizio avvistamento incendi boschivi”.
BASTA UN MOZZICONE PER PROVOCARE DANNI ECCO TUTTI I COMPORTAMENTI DA EVITARE E LE SANZIONI
E’ sufficiente un mozzicone di sigaretta acceso, gettato fuori da un’auto in corsa per scatenare un incendio con conseguenze gravissime; anche l’auto parcheggiata vicino all’erba secca con la marmitta ancora calda può rappresentare un rischio, così come un fuoco acceso di cui si perde il controllo. Tutte le azioni che, anche solo potenzialmente, nel periodo di “grave pericolosità” possono determinare l’innesco sono vietate e, quindi, sanzionate in modo salato: da mille a 10 mila euro.
E’ vietato accendere fuochi all’aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 metri dai loro margini esterni. Anche l’abbruciamento delle “stoppie” delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 200 metri da queste zone. Nelle aree forestali, inoltre, è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.
L’accensione di fuochi è consentita su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte e attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele (previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo) e tenendo il fuoco sempre custodito.
Se il comportamento tenuto costituisce reato sono applicate le sanzioni del Codice penale (articolo 423 e seguenti) che prevedono la reclusione da quattro a dieci anni per chiunque provochi volontariamente un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui. In caso di comportamento colposo – cioè causato in maniera involontaria per negligenza, imprudenza o imperizia – la pena è la reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Inoltre, chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.