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Incendi boschivi: l’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese ricorda le norme regionali da seguire

Da venerdì 14 luglio in tutta l’Emilia-Romagna è scattato “lo stato di grave pericolosità” per quanto riguarda il rischio di incendi nei boschi che si protrarrà fino 27 agosto 2017. Tale stato deriva dalle valutazioni sia del centro funzionale Arpae E-R che descrive la situazione e le previsioni meteo a medio termine, sia dei carabinieri forestali che osservano lo stato della vegetazione tramite sopralluoghi.

I tecnici dell’Unione dell’Appennino bolognese ricordano le cosiddette PMPF, cioè Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale formulate dalla Regione. In questo periodo è vietato a chiunque accendere fuochi all’aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, e in ogni caso a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni. In generale è vietata ogni operazione che possa creare pericolo di incendio in queste aree, come usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare, far brillare mine.

Fanno eccezione coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali e nei terreni di cui sopra, i quali possono accendere un fuoco per i tempi e le dimensioni strettamente necessari per il riscaldamento delle vivande, adottando le necessarie cautele e avendo scelto gli spazi vuoti, ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili.

Rimane inoltre consentita l’accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e nei cortili di pertinenza di fabbricati all’interno delle aree forestali. Il fuoco deve essere sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da tale attività possono derivare.

Nelle aree forestali e nei terreni di pascolo inoltre è vietato bruciare il materiale di risulta dei lavori forestali (in particolare nei castagneti da frutto), così come non si può bruciare la vegetazione per fare pulizia: anche l’erba secca (stoppie delle colture agrarie e della vegetazione erbacea) non può essere bruciata a meno di 200 metri dalle aree forestali.

È infine vietato effettuare manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali.

Chi viola le prescrizioni o adotta comportamenti che possono innescare un incendio boschivo rischia sanzioni fino a 10.000 euro. Sotto il profilo penale, è prevista la reclusione da 4 a 10 anni, se l’incendio è provocato volontariamente in maniera dolosa; da 1 a 5 anni, se viene causato in maniera involontaria, per negligenza, imprudenza o imperizia. Chi provoca un incendio può essere condannato al risarcimento dei danni.

In caso di emergenze si ricorda di contattare i numeri 1515 e 115.

















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