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Divieto di utilizzo di materiale esplodente e fuochi artificiali a Fiorano Modenese

Nel periodo dal 28 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025

Dal 28 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 è vietato su tutto il territorio del Comune di Fiorano Modenese l’utilizzo di materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, a tutela della sicurezza pubblica e salvaguardia dell’incolumità delle persone, del patrimonio cittadino e del benessere animale.

L’accensione di tali materiali incrementa inoltre l’emissione di agenti inquinanti nell’aria. come il biossido di azoto e il PM10, per i quali sussistono situazioni di criticità sul territorio distrettuale, che, superando i limiti imposti dalla normativa di settore, determinano ricadute negative sulla salute e sull’ambiente.

L’ordinanza firmata dal sindaco Marco Biagini, impone: “nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se, in tale ultima ipotesi, vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:

  1. il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all’articolo 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;
  2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, senza la licenza di cui all’articolo 57 TULPS;
  3. il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati, come previsto sulle apposite etichette…”

Inoltre tra le misure aggiuntive del PAIR 2030, finalizzate al contenimento del numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10, si enuncia anche il divieto assoluto di qualsiasi combustione all’aperto comprese quelle a scopo intrattenimento (ad es. falò rituali legati a tradizioni, fuochi d’artificio, barbecue);

L’inosservanza delle prescrizioni dell’ordinanza, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, oltre al sequestro del materiale esplodente, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

 

















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