In data 13-04-2011 si è tenuto presso la Nuova Biblioteca di Castelfranco Emilia (MO) un convegno pubblico per discutere sul tema dei Consorzi della BONIFICA ed i loro disservizi.
Così come per gli anni passati, anche quest’anno ha aperto il convegno il Dott. Felice Russo. Tra i presenti il consigliere provinciale BRUNO RINALDI il quale, promette di presentare presso il consiglio provinciale di Modena un’interpellanza volta a sensibilizzare l’intera classe politica sul tema, in considerazione anche dell’attuale giurisprudenza in merito.
Passa questa volta la parola al Dott. Celestino Eugenio, responsabile dei comitati dell’Emilia Romagna, che analiticamente spiega la posizione dei consorzi di bonifica, la riduzione dei costi per volere della Regione, soffermandosi su una recentissima SENTENZA (259/2010), in cui la Provincia di Piacenza costituendosi parte civile, dopo ben 12 anni arriva ad una sentenza che non ha precedenti accogliendone la domanda: “ dichiara che nulla è dovuto dalla Provincia di Piacenza al Consorzio di Bonifica a titolo di contributo per le opere di bonifica negli anni dal 1990 al 1999 per gli immobili oggetti in causa, e per l’effetto, condanna il Consorzio di Bonifica in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore della Provincia di Piacenza della somma di € 40.092,73, oltre agli interessi legali della domanda a saldo”.
Cosi si invita la politica Modenese tutta, a prendere esempio dai vicini Piacentini.
Invito che il consigliere Rinaldi ha preso al volo promettendo un repentino intervento enunciando di essere anche lui stesso vittima di questo balzello.
Oltre ai consorzi di bonifica poi, il dott. Celestino ha chiamato in causa anche EQUITALIA, dimostrando l’illegittimità di certe azioni (come ad es. i fermi amministrativi mandati ai vari ricorrenti con lo scopo di disorientarli, intimorirli ed indurli a pagare le cartelle e abbandonare la strada del ricorso).
Un’ Equitalia quindi che va oltre i propri poteri ignorando sentenze che invece dicono chiaramente che non si possono essere eseguire fermi e/o ipoteche (sentenza della Cassazione civile sezioni unite n°4077 del 2010 per importi inferiori agli 8.000,00 euro.