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Dal 1° maggio l’esenzione dal ticket per reddito va indicata nella ricetta di prescrizione di visite ed esami

Dal prossimo 1° maggio l’esenzione dal pagamento del ticket per visite ed esami specialistici in base al reddito dev’essere indicata nella ricetta di prescrizione e non può più essere autocertificata al momento della prenotazione: le persone interessate devono avere il certificato di esenzione per reddito rilasciato dall’Azienda Usl di residenza e mostrarlo al medico che prescrive la visita o l’esame. E’ infatti al termine la fase di transizione di tre mesi ( dal 1° febbraio al 30 aprile) – stabilita dalla Regione per informare i cittadini e per dare il tempo alle Aziende Usl di adeguare le loro organizzazioni – in cui hanno convissuto la vecchia modalità (autocertificazione del diritto al momento della prenotazione) e la nuova modalità (esenzione indicata nella ricetta di prescrizione di visite o esami sulla base del certificato di esenzione rilasciato dall’Azienda Usl). Dal 1° maggio la nuova modalità diviene quindi obbligatoria e l’esenzione per reddito dal pagamento del ticket viene riconosciuta solo se questo diritto è indicato nella ricetta di prescrizione.

Come fare e a chi rivolgersi per il rilascio del certificato

Per avere il certificato di esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito, la persona interessata deve rivolgersi alla propria Azienda Usl di residenza e compilare un apposito modulo di autocertificazione, nel quale inserire – assumendosene la responsabilità – le informazioni sul possesso dei requisiti necessari per l’esenzione dal ticket. Il modulo è scaricabile anche dal portale web del Servizio sanitario regionale “Saluter all’indirizzo”: http://www.saluter.it/servizi/visite-ed-esami/esenzione-ticket-per-reddito.

Per sapere dove andare per avere il certificato di esenzione per reddito e ottenere tutti gli approfondimenti di cui si ha bisogno, è possibile telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale 800 033033 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 13.30) o consultare la Guida ai servizi, sempre nel portale web Saluter (www.saluter.it/servizi-ai-cittadini) e nelle homepage di tutti i siti web delle Aziende sanitarie, scrivendo nello spazio “cerca”: esenzione ticket per reddito. Il certificato ha validità annuale (con scadenza al 31 dicembre) e deve essere rinnovato ogni anno. Per le persone con più di 65 anni ha validità illimitata. In ogni caso, anche per le persone con più di 65 anni, se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria Azienda Usl.

Chi ha diritto alla esenzione dal pagamento del ticket per reddito

Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito:

– le persone con più di 65 anni e i bambini con meno di 6, con reddito familiare complessivo inferiore a 36.151,98 euro;

– chi ha la pensione sociale o la pensione al minimo, con più di 60 anni, e i familiari a carico, con reddito familiare complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

– i disoccupati con più di 16 anni registrati nei Centri per l’impiego, in passato già occupati, e i familiari a carico, con reddito familiare complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

















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