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Sassuolo: divieti di vendita bevande alcoliche per asporto dalle 18 alle 07 nel quartiere Parco

Un’ordinanza volta a migliorare la vivibilità del quartiere Parco: è stata emessa dal Sindaco di Sassuolo Luca Caselli, dopo i numerosi incontri svoltisi nelle scorse settimane con i residenti del quartiere, e riguarda per tutto il mese di Ottobre le vie: Venezia, Legnago, Mantova, Saluzzo, Padova, Rovigo.

“Si tratta di un’ordinanza – commenta il Sindaco di Sassuolo Luca Caselli – volta essenzialmente a garantire un maggiore decoro ed una maggiore sicurezza all’intero quartiere, evitando che la presenza di bottiglie e rifiuti causati anche da persone che hanno alzato il gomito e che, quindi, risultano moleste per i residenti, possano minare la vivibilità del quartiere che, al contrario, intendiamo migliorare.

Trattandosi di un’ordinanza contingibile ed urgente – conclude il Sindaco – la legge  impone di prendere in considerazione un periodo limitato nel tempo: per questo l’ordinanza dura per tutto il cosiddetto periodo estivo, fino a fine Ottobre, con possibilità di reiterazione, in caso di necessità di anno in anno”.

In tutta la zona, quindi, fino al 31 ottobre i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande e i titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, hanno il divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in contenitori di vetro, dalle ore 18 alle ore 07; di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle ore 18 alle ore 07 per asporto mentre è consentita la vendita per il consumo immediato sul posto a condizione che ciò avvenga all’interno dei locali autorizzati.

E’ inoltre fatto obbligo di effettuare la chiusura non oltre le ore 01,00, ad eccezione del sabato e della Domenica, nei quali la chiusura dovrà essere eseguita entro e non oltre le ore 01,30 oltre che di provvedere giornalmente alla rimozione di bottiglie, lattine ed altri contenitori di ogni genere di bevande, anche non direttamente ricollegabili alla loro attività, in modo che all’orario di chiusura dell’esercizio l’area in dotazione e comunque le aree circostanti risultino perfettamente pulite.

Le sanzioni vanno da un minimo di 154 ad un massimo di 1032 € per le violazioni ai divieti; da 50 a 300 € invece per violazione degli obblighi sanciti dall’ordinanza.

















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