L’assemblea di Palazzo Malvezzi ha approvato ieri pomeriggio alcune modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale con 25 voti favorevoli (Pd, Idv, Fli, Fds, Udc, Misto e Maenza-Pdl) e 3 astensioni (Lega, Finotti e Rubini-Pdl).
Le novità di maggior rilievo riguardano gli istituti delle interrogazioni e delle interpellanze (artt. 12 e seguenti) nonché il diritto di accesso dei consiglieri ai documenti e alle informazioni (art 9), modifiche tese a rafforzare le prerogative di conoscenza e informazione dei consiglieri, anche nei confronti degli organismi esterni.
Le variazioni apportate sono frutto di approfondimenti svolti dalla 1° Commissione consiliare in diverse sedute con l’obiettivo di formalizzare alcune prassi e recepire alcuni orientamenti.
Le modifiche apportate intervengono anche sui tempi degli interventi ed è stato introdotto, all’art. 6, il richiamo al dovere di adempiere alle proprie funzioni con disciplina e onore.
È stato inoltre approvato all’unanimità un emendamento richiesto dalla capogruppo Pd Nara Rebecchi che, in assenza dell’assessore proponente, prevede che possano essere la presidente o il vicepresidente ad illustrare la delibera.
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Nella seduta di ieri, il Consiglio provinciale ha approvato con 25 voti favorevoli (Pd, Idv, Fds, Fli, Udc, Lega, Misto) e 3 astenuti (Pdl) la delibera che modifica il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti”.
Le modifiche si sono rese necessarie a seguito dell’entrata in vigore di nuove normative – quali la Legge n. 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie” che ha introdotto le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il DPR n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti”, nonché il D.L. n. 70 del 13/05/2011 convertito in Legge n. 106 del 12/07/2011 cosiddetto “Decreto Sviluppo”, che ha modificato il Codice e il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti. Si è tenuto conto della recente giurisprudenza in tema di gare e contratti, con particolare riferimento alla competenza sulla nomina della commissione giudicatrice.
In particolare, ad esempio, nell’art 4 si stabilisce che “gli elementi essenziali del progetto di contratto e la scelta delle forme di contrattazione devono essere predefiniti dal Dirigente competente prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente” e non più “prima della stipulazione dei contratti” come previsto in precedenza.
Inoltre, altre sostanziali modifiche al testo vigente riguardano:
– le modalità di scelta del contraente (art. 8), a cui viene aggiunto “il dialogo competitivo” secondo la legislazione vigente e le specificazioni del regolamento stesso;
– lo spostamento della competenza alla nomina delle Commissioni di gara dal Segretario Generale al Dirigente (art. 13 e 14), in ossequio alla citata recente giurisprudenza;
– l’inserimento della possibilità di ricorrere ai sistemi dinamici di acquisizione (per forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente, art. 18 bis), nonché alla stipula di accordi quadro (art. 21 bis);
– l’aumento a 20.000 euro, IVA esclusa, della soglia per l’affidamento diretto dei servizi in economia e l’elevazione a 20.000 euro dell’importo massimo del contratto per appalto di servizi e di lavori che può essere stipulato nella forma del buono d’ordine;
– la possibilità di procedere per forniture e servizi da 20.000 a 40.000 euro, IVA esclusa, mediante sondaggi esplorativi con la richiesta di almeno tre preventivi;
– nelle gare pubbliche soggette alla normativa comunitaria, la cauzione provvisoria resta del 2% dell’importo a base d’asta, mentre la cauzione definitiva dovrà essere di entità non inferiore al 10% (non più al 5%) dell’importo contrattuale (art. 29). I concorrenti in possesso di certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9000 potranno usufruire di una riduzione del 50% dell’importo della cauzione sia provvisoria che definitiva;
– la stipula in forma pubblica amministrativa di tutti i contratti superiori a 500.000 euro IVA esclusa (art. 31).