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Bologna: approvate le modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale

L’assemblea di Palazzo Malvezzi ha approvato ieri pomeriggio alcune modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale con 25 voti favorevoli (Pd, Idv, Fli, Fds, Udc, Misto e Maenza-Pdl) e 3 astensioni (Lega, Finotti e Rubini-Pdl).

Le novità di maggior rilievo riguardano gli istituti delle interrogazioni e delle interpellanze (artt. 12 e seguenti) nonché il diritto di accesso dei consiglieri ai documenti e alle informazioni (art 9), modifiche tese a rafforzare le prerogative di conoscenza e informazione dei consiglieri, anche nei confronti degli organismi esterni.

Le variazioni apportate sono frutto di approfondimenti svolti dalla 1° Commissione consiliare in diverse sedute con l’obiettivo di formalizzare alcune prassi e recepire alcuni orientamenti.

Le modifiche apportate intervengono anche sui tempi degli interventi ed è stato introdotto, all’art. 6, il richiamo al dovere di adempiere alle proprie funzioni con disciplina e onore.

È stato inoltre approvato all’unanimità un emendamento richiesto dalla capogruppo Pd Nara Rebecchi che, in assenza dell’assessore proponente, prevede che possano essere la presidente o il vicepresidente ad illustrare la delibera.

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Nella seduta di ieri, il Consiglio provinciale ha approvato con 25 voti favorevoli (Pd, Idv, Fds, Fli, Udc, Lega, Misto) e 3 astenuti (Pdl) la delibera che modifica il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti”.

Le modifiche si sono rese necessarie a seguito dell’entrata in vigore di nuove normative – quali la Legge n. 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie” che ha introdotto le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il DPR n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti”, nonché il D.L. n. 70 del 13/05/2011 convertito in Legge n. 106 del 12/07/2011 cosiddetto “Decreto Sviluppo”, che ha modificato il Codice e il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti. Si è tenuto conto della recente giurisprudenza in tema di gare e contratti, con particolare riferimento alla competenza sulla nomina della commissione giudicatrice.

In particolare, ad esempio, nell’art 4 si stabilisce che “gli elementi essenziali del progetto di contratto e la scelta delle forme di contrattazione devono essere predefiniti dal Dirigente competente prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente” e non più “prima della stipulazione dei contratti” come previsto in precedenza.

Inoltre, altre sostanziali modifiche al testo vigente riguardano:

– le modalità di scelta del contraente (art. 8), a cui viene aggiunto “il dialogo competitivo” secondo la legislazione vigente e le specificazioni del regolamento stesso;

– lo spostamento della competenza alla nomina delle Commissioni di gara dal Segretario Generale al Dirigente (art. 13 e 14), in ossequio alla citata recente giurisprudenza;

– l’inserimento della possibilità di ricorrere ai sistemi dinamici di acquisizione (per forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente, art. 18 bis), nonché alla stipula di accordi quadro (art. 21 bis);

– l’aumento a 20.000 euro, IVA esclusa, della soglia per l’affidamento diretto dei servizi in economia e l’elevazione a 20.000 euro dell’importo massimo del contratto per appalto di servizi e di lavori che può essere stipulato nella forma del buono d’ordine;

– la possibilità di procedere per forniture e servizi da 20.000 a 40.000 euro, IVA esclusa, mediante sondaggi esplorativi con la richiesta di almeno tre preventivi;

– nelle gare pubbliche soggette alla normativa comunitaria, la cauzione provvisoria resta del 2% dell’importo a base d’asta, mentre la cauzione definitiva dovrà essere di entità non inferiore al 10% (non più al 5%) dell’importo contrattuale (art. 29). I concorrenti in possesso di certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9000 potranno usufruire di una riduzione del 50% dell’importo della cauzione sia provvisoria che definitiva;

– la stipula in forma pubblica amministrativa di tutti i contratti superiori a 500.000 euro IVA esclusa (art. 31).

















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