I punti della patente possono essere
tolti solo a chi e’ stato identificato nel commettere l’infrazione. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato illegittima in parte le nuove norme del codice della strada che hanno introdotto la patente a punti. La Consulta ha
dichiarato illegittimo l’art. 126 bis comma 2 del codice della strada nella parte in cui prevede che, in caso di mancata identificazione del trasgressore, i punti devono esser tolti al proprietario del veicolo, salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, il nome e la patente di chi guidava in quel momento l’auto.
La Corte Costituzionale ha stabilito infatti che se non vi e’ l’identificazione del guidatore, resta l’ obbligo per il proprietario di fornire, entro 30 giorni, il nome e il numero della patente di chi ha commesso la violazione, ma se cio’ non avviene a carico del proprietario dell’auto scatta solo la sanzione pecuniaria, e non quella accessoria della decurtazione dei punti.
L’illegittimità dell’art. 126 bis,
comma 2, del decreto legislativo 285 del ’92 (nuovo codice della
strada) introdotto dalle norme sulla patente a punti (le ultime
modifiche risalgono all’ agosto 2003, con la legge 214), è
stata decisa dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27
depositata oggi in cancelleria.
A sollevare la questione di legittimità della norma, sotto diversi profili, sono stati numerosi giudici di pace. La Consulta, ha ritenuto “fondate le censure di violazione dell’art. 3 sotto il profilo dell’irragionevolezza della disposizione , nel senso che – si legge nella sentenza scritta dal giudice costituzionale Alfonso Quaranta – essa dà vita a
una sanzione assolutamente sui generis”, in quanto la sanzione, “pur essendo di natura personale, non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma
relativa alla circolazione stradale”.
In altre parole, se a violare il codice della strada è stata
un’altra persona diversa dal proprietario dell’auto, per la
Corte è irragionevole che quest’ultimo rischi di vedersi
togliere i punti dalla patente. Si tratta – spiega la Consulta –
di “una ipotesi di sanzione di carattere schiettamente
personale”, che “viene direttamente ad incidere
sull’autorizzazione alla guidà”. Per la Consulta, infatti, è
infatti “una ipotesi di illecito amministrativo che, per più
aspetti, appare assimilabile a quella della sospensione della
patente”. “E’, in effetti, proprio la peculiare natura della
sanzione prevista dall’art. 126-bis, al pari della sospensione
della patente incidente anch’essa sulla ‘legittimazione
soggettiva alla conduzione di ogni veicolo”, che – afferma la
Corte Costituzionale – fa emergere l’irragionevolezza della
scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario
del veicolo che non sia anche il responsabile dell’infrazione
stradale”.
Stabilito che al proprietario dell’
auto non possono essere tolti i punti della patente se l’infrazione è stata commessa da un’altra persona alla guida del
mezzo, la Corte Costituzionale precisa che la sanzione
pecuniaria resta: “Nel caso in cui il proprietario ometta di
comunicare i dati personali e della patente e del conducente,
trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’art. 180,
comma 8, del codice della strada”.
“In tal modo – specifica la Corte – viene anche fugato il
dubbio” riguardo a “una ingiustificata disparità di
trattamento realizzata tra i proprietari dei veicoli,
discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o
fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale, che le stesse siano munite o
meno di patente”.
A fare ricorso alla Consulta erano stati i giudici di pace di
Voltri, Mestre, Ficarolo, Bra, Montefiascone, Lanciano, Carrara
e di Casale Monferrato: di numerose questioni di legittimità
sollevate dai giudici di pace in fatto di norme sulla patente a
punti, la Corte ha ritenuto fondata solo questa.