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Inps: entro il 30 settembre la comunicazione dei dati per il pagamento della pensione oltre i mille euro

Scade il 30 settembre il termine entro cui i pensionati debbono comunicare le modalità di riscossione alternative al contante nel caso in cui la propria prestazione superi i mille euro.

La legge 214 del 22 dicembre 2011 (il cosiddetto decreto Salva Italia) ha infatti disposto che la corresponsione di stipendi, pensioni e compensi comunque dovuti di importo superiore a mille euro debba avvenire attraverso l’utilizzazione di strumenti di pagamento elettronici (conti correnti bancari e postali, libretti nominativi di risparmio, carte di pagamento).

Il termine per la scelta, prorogato rispetto a quello originariamente previsto dalla legge, era il 30 giugno. Tuttavia, per evitare difficoltà nella riscossione della pensione, è stato previsto in favore dei pensionati un periodo transitorio durante il quale i pagamenti mensili sono stati egualmente disposti, ma le pensioni sono state trattenute in un conto di servizio transitorio, in attesa della comunicazione del pensionato delle modalità di riscossione alternative al contante. Trascorso il termine, fissato al 30 settembre, senza che il pensionato abbia indicato i dati richiesti, le somme accantonate saranno restituite all’Inps.

Alla data di entrata in vigore della legge erano oltre 600mila (fra Inps ed ex Inpdap) i pensionati che percepivano in contanti pensioni mensili di importo complessivamente superiore a mille euro. Ad oggi risulta che un piccolo numero di essi, meno di duemila, debba ancora scegliere le modalità elettroniche di pagamento da utilizzare per l’accredito della pensione. Per evitare difficoltà nella riscossione della rata pensione di ottobre, è necessario pertanto che chi non abbia ancora provveduto, comunichi al proprio ufficio pagatore (Banca o Poste Italiane) o alla sede INPS che gestisce la pensione, le modalità di pagamento elettronico prescelte.

Si ricorda inoltre che per venire incontro alle difficoltà dei pensionati impossibilitati, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso gli uffici postali o bancari, è stato previsto che i soggetti che risultino essere delegati alla riscossione, in deroga alla normativa vigente, abbiano la possibilità di chiedere l’apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestato al beneficiario, su cui ricevere il pagamento.

















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