Le affermazioni del presidente di Confagricoltura lasciano perplessi il mondo agricolo tutto. Probabilmente Eugenia Bergamaschi parla a nome degli agricoltori in questi termini poichè gli stessi non sono informati sullo stato delle cose e sulle gravissime conseguenze che direttamente l’ordinanza 119 provoca al loro patrimonio immobiliare.
Le associazioni del settore stanno sistematicamente nascondendo il problema.
Gli agricoltori sono a conoscenza che non possono più ricostruire il proprio fienile o la propria stalla se non si dimostra un allaccio alle utenze????
Sono a conoscenza che gli anni a venire non sapranno dove stivare il loro fieno ed alimenti per gli animali.
Sono a conoscenza che dovranno lasciare le attrezzature all’acqua???
Perché se ne sono a conoscenza allora fa bene Confagricoltura a dichiarare che la 119 è ben fatta!!!
Cosa ancor più grave: gli agricoltori sono a conoscenza del fatto che la stessa 119 è stata scritta a quattro mani da CONFAGRICOLTURA e dalla regione.
Il Mab, Movimento agricolo di base non ha nessuna intenzione di partecipare alla sistematica campagna di disinformazione e distruzione delle aziende agricole; Noi le tuteliamo!!!
Questo il motivo per cui:
1) Aderisce alla campagna dei ricorsi al Tar promossa dai comitati dei cittadini “FINALE EMILIA TERREMOTATA PROTESTA e SISMA.12”
2) Mette a disposizione il suo ufficio di Carpi in via Nicolò Biondo 15/a per informare gli agricoltori sul grossissimo rischio che ad oggi corrono se l’ordinanza non verrà cambiata, PER CONOSCERE LA VERITA’
3) Aderisce alla manifestazione indetta dai comitati popolari che si terrà giorno 7/12 alle ore 15.30 c/o piazza della costituente a Mirandola, cogliendo l’occasione per invitare il mondo agricolo a partecipare nel loro interesse.
Per una volta le associazioni agricole potrebbero non fare i burocratosauri e mettersi dalla parte degli agricoltori ed evitare di far finta che il problema non esista????
ORDINANZA 119 DELL’11 OTTOBRE 2013
Art. 5
Ruderi ed edifici collabenti
1.Non sono ammissibili a contributo ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni e/o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali e/o produttivi.
2. Sono ricompresi negli edifici di cui al comma 1 quelli che alla data del sisma erano collabenti, fatiscenti, ovvero inagibili, di fatto o a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici od igienico sanitari, privi di impianti e/o non allacciati alle reti di pubblici servizi.
3. L’utilizzabilità degli edifici alla data del sisma dovrà essere dichiarata dal tecnico al momento della presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. Il Comune verifica, anche avvalendosi delle schede Aedes, la presenza delle condizioni per l’ammissibilità a contributo.
PER UNA CORRETTA INFORMAZIONE!!!!
(MAB – Movimento Autonomo di Base – Il segretario, Dott. Eugenio Celestino)