Prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, i committenti hanno l’obbligo di comunicare la data di inizio attività, indicando i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore, il luogo dove si svolge l’attività lavorativa e il periodo presunto di durata di quest’ultima.
Finora, la comunicazione avveniva, per i voucher cartacei distribuiti presso le sedi Inps, con la trasmissione della dichiarazione all’Inail a mezzo fax o tramite i servizi online del sito www.inail.it. Per gli altri canali di distribuzione (tabaccai abilitati, sportelli delle banche popolari, uffici postali, procedura telematica) la comunicazione è trasmessa direttamente all’Inps tramite contact center o tramite il sito istituzionale www.inps.it.
Per razionalizzare e uniformare l’adempimento e rendere più tempestiva ed efficiente la gestione, Inps e Inail hanno stipulato un accordo per la realizzazione del coordinamento informativo e operativo per una migliore gestione dei buoni lavoro, il quale prevede che – a partire dal 15 gennaio 2014 – tutte le comunicazioni di inizio attività, nonché le eventuali variazioni, siano effettuate direttamente all’Inps, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro.
Nella circolare n. 177 del 19 dicembre 2013 sono descritte in dettaglio le nuove modalità di trasmissione delle comunicazioni di inizio attività.
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Con il decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) del 17 settembre 2013, è stata indicata la ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle Regioni interessate dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e sono state fornite indicazioni circa le prestazioni di integrazione salariale da erogare e le tipologie di lavoratori beneficiari di tali prestazioni. Con il messaggio n. 368 del 9 gennaio 2014 vengono fornite, oltre ai dati sulla ripartizione delle risorse alle Regioni interessate (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto), anche le indicazioni per un corretto utilizzo dei benefici da parte dei lavoratori dipendenti da imprese fruitrici della cassa integrazione in deroga.
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Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica, rimasti privi di occupazione in seguito a tali eventi, è riconosciuto ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell’anno precedente, a condizione che gli interessati abbiano prestato almeno cinque giornate di lavoro.
Affinché ai lavoratori agricoli destinatari sia riconosciuto il beneficio, le aziende dovranno dichiarare lo stato calamitoso tramite la procedura telematica descritta in dettaglio nella circolare n. 1 del 10 gennaio 2014.