Nulla cambierà per chi ha chiesto il condono per sanare abusi edilizi in Emilia-Romagna. E’ quanto emerge dalla pronuncia della Corte Costituzionale, n.49/2006 (depositata venerdì 10 febbraio)in merito al ricorso del Governo sulla Legge regionale n.23 del 21 ottobre 2004.
Il dispositivo della sentenza conferma la precedente pronuncia della Consulta , n.196/ 2004, anche se annulla il comma 4 dell’art. 26 che riguardava un aspetto secondario e sottraeva alla necessità della sanatoria quelle irregolarità di limitata entità, realizzate in parziale difformità dalla licenza edilizia e verificatisi per di più in data antecedente al 1977. Si tratta in pratica di pochi casi per i quali il legislatore regionale aveva optato per l’esclusione a tutela dei cittadini e in particolare per sottrarli a lunghe procedure a fronte di abusi di modestissima rilevanza. Limitatamente a questi casi marginali si adotteranno le misure tecniche di adeguamento per rientrare nelle procedure di condono già avviate.
“La Regione Emilia-Romagna- ha commentato l’assessore regionale alla programmazione territoriale Luigi Gilli – ha da sempre contrastato i condoni straordinari.
La Corte Costituzionale con la sentenza di ieri ha confermato la validità dell’impianto della legge, ribadendo il diritto della Regione di legiferare in merito alle possibilità, ampiezza e limiti dei condoni straordinari, in coerenza con i poteri di governo del territorio nel cui contesto si ascrivono proprio le misure straordinarie”.
“Ne esce, quindi, rafforzata – ha concluso Gilli – la scelta della Regione Emilia Romagna che conserva intatto l’impianto della propria legge, normativa che limita fortemente la sanabilità degli abusi recenti. Un risultato positivo che viene a concludere un lungo e complesso iter di elaborazione di queste misure legislative che ha visto una contrapposizione dello Stato ai limiti dell’ostruzionismo e della pretestuosità”.