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Carpi ha approvato il Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili

unioni-civili-2“La comunità è caratterizzata dal crescere di forme di legame affettivi che non si concretano o non si possono concretizzare nell’istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura”; con questa premessa si apre il Regolamento che istituisce un Registro amministrativo per il riconoscimento delle Unioni civili approvato ieri, giovedì 12 novembre, dal Consiglio comunale di Carpi. Un atto che viene a seguito della mozione che lo stesso civico consesso aveva approvato un anno fa e che chiedeva al Comune di istituire uno strumento per la registrazione delle Unioni civili “tra cittadini carpigiani, senza distinzione di sesso, con l’intento parallelo di sollecitare il Governo e il Parlamento a produrre una legge a breve per conferire diritti e doveri alle unioni civili nella direzione della legislazione europea”: a livello nazionale l’attuale quadro normativo non ha infatti ancora individuato la forma giuridica per tale riconoscimento ma i Comuni nella propria autonomia possono istituire registri a valenza amministrativa per dare evidenza di eventi specifici, quali l’appartenenza ad un’unione civile.

Il quadro normativo definisce come famiglia “l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”: si è ritenuto con questo Regolamento di stabilire che possano richiedere l’iscrizione al Registro delle Unioni civili le coppie già parte di una famiglia anagrafica residente a Carpi ai sensi della norma citata.

Il Regolamento approvato ieri sera è stato discusso nei giorni scorsi dalla Commissione consiliare competente: in questa sede Roberto Benatti (Forza Italia) aveva chiesto (richiesta poi accettata) di emendare il testo del Regolamento aggiungendo all’articolo 2 il comma 5, che indica come “all’interno del Comune di Carpi chi si iscrive al Registro è equiparato al ‘parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto’ ai fini della possibilità di assistenza”. Ieri sera Benatti ha poi presentato una mozione a questo fine, che è stata approvata a maggioranza. Altre modifiche discusse in Commissione sono state altresì inserite nel testo portato all’attenzione dei consiglieri ieri sera. “Con un lavoro – ha spiegato Monica Medici del Movimento 5 Stelle, Presidente della Commissione consiliare che ha esaminato in prima battuta il testo del Regolamento – che ha consentito grazie all’impegno di tutti di confrontarsi, discutere e infine modificare il testo originario, portando stasera in Consiglio un documento che permetterà di riconoscere diritti ai cittadini. Ricordiamo che tutto questo nasce da una mozione del nostro Movimento”. L’assessora comunale alla Sanità Daniela Depietri ha dal canto suo ricordato quale è l’ambito di competenza di questo Regolamento, come ci si comporta in caso di ricovero in ospedale di persona che ha necessità di assistenza e dell’esistenza dei Patti di convivenza da sottoscrivere davanti ad un notaio.“Chiederemo poi all’Azienda Usl, come ha domandato il consigliere Benatti, che si definisca e ratifichi, in concerto con l’Azienda, una convenzione che provveda, da parte dell’AUSL e in particolare delle strutture ospedaliere e sanitarie di Carpi, al riconoscimento agli effetti civili dei Registri comunali per le unioni”.

Paolo Pettenati (Carpi Futura) ha invece criticato la scelta di arrivare a istituire un Registro a Carpi perché “non ha valenza nazionale, non ha attenzione agli aspetti fiscali, non ha effetti giuridici, è inutile visto che presto il Parlamento approverà un provvedimento sul tema. Non a caso in molte città dove il Registro è stato istituito si è rivelato un flop colossale”. Parole che sono state a sua volta criticate dal consigliere Francesco Lodi (Pd): “Carpi Futura decide di non decidere e sbaglia Pettenati a dire che è stato inutile il lavoro fatto per arrivare in Consiglio con questo provvedimento. Anche io reputo positivo il lavoro fatto in Commissione”. Roberto Benatti (FI) ha ricordato come a suo tempo il suo gruppo avesse votato contro la spettacolarizzazione delle proposte fatte su questo tema e come nella prima bozza portata all’esame della Commissione mancassero proprio dei ‘pezzi chiave’: “Solo dopo il nostro emendamento il Regolamento si è arricchito di ciò che serviva veramente, ovvero il tema della salute, di quando si è ricoverati in ospedale, di chi può vedere le cartelle cliniche. Va poi indicato chiaramente sui moduli che dovranno essere compilati da chi vorrà fare parte del Registro – ha detto – che questo non ha valenze patrimoniali, successorie o in caso di adozioni. Non creiamo false aspettative, per renderci belli e progressisti agli occhi dell’elettorato. E ci si potrebbe convenzionare con i notai per abbassare i costi di chi è iscritto”.

E dopo che la consigliera del Pd Cristina Luppi ha ricordato come in Parlamento giacciano già 4 progetti di legge sulle Unioni civili, di come non sia il caso “di fare la gara a chi è stato più bravo a proporlo e a creare un testo condiviso” e di come sia importante pubblicizzare questa nuova opportunità l’assessore ai Servizi Demografici Cesare Galantini ha rammentato chiudendo il dibattito come operativamente il Regolamento abbia tratto ispirazione da quelli di altri centri e come al momento della registrazione verrà consegnato un vademecum per chiarire a cosa serva questa iniziativa. La mozione di Benatti è stata infine approvata da tutti i gruppi con l’astensione di Carpi Futura; il Regolamento invece ha ricevuto l’ok di Pd e M5S mentre gli altri gruppi si sono astenuti.

 

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

 

Articolo 1 – Istituzione del registro delle unioni civili

1. E’ istituito il registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di CARPI  per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 di questo Regolamento.

2. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all’art. 2 del presente regolamento.

3. La disciplina comunale delle unioni civili non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

4. Con successiva deliberazione di Giunta Comunale, da assumersi entro 30 giorni dalla esecutività del presente regolamento, si provvederà all’organizzazione del registro, alla creazione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli Uffici competenti alla sua gestione.

 

Articolo 2 – Attività di sostegno delle unioni civili

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per unione civile la comunione di vita basata sul vincolo affettivo che si esprime nella reciproca assistenza morale e materiale fra due persone maggiorenni non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, tutela, curatela, conformemente da quanto previsto dall’art. 87 del Codice Civile, o da altri vincoli giuridici, coabitanti ed aventi dimora abituale allo stesso indirizzo nel comune (ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).

2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni discriminatorie e favorirne l’integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerare prioritari sono:

a) casa;

b) sanità e servizi sociali;

c) politiche per giovani, genitori e anziani;

d) sport e tempo libero;

e) formazione, scuola e servizi educativi;

f) diritti e partecipazione;

g) trasporti.

h) servizi cimiteriali

 

4. Gli atti dell’Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale.

5.   All’interno del Comune di Carpi chi si iscrive al Registro è equiparato al “parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto” ai fini della possibilità di assistenza.

 

Articolo 3 – Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo

1. L’Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati iscritti al registro, attestato di “unione civile basata su vincolo affettivo“, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall’Anagrafe della popolazione residente ( D.P.R. 223/1989). Il riferimento alla famiglia anagrafica contenuto nell’art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall’art. 2 della Costituzione e la famiglia tutelata dall’art. 29 della Costituzione.

2. L’Attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell’Amministrazione comunale.

3. L’attestato può essere consegnato solamente ai firmatari del registro direttamente interessati.

 

 Articolo 4 – Iscrizione nel registro

1. Possono richiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti allo stesso indirizzo nel comune di  CARPI,  di nazionalità italiana, comunitaria o straniera, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, tutela, curatela, conformemente da quanto previsto dall’art. 87 del Codice Civile, ma solo da vincoli affettivi.

2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.

3.  La domanda deve contenere l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’assenza delle cause impeditive indicate dal presente regolamento

4.  L’iscrizione nel Registro non può essere chiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione , né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione della separazione personale sull’atto di matrimonio.

 

Articolo 5 – Cancellazione dal Registro

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di CARPI  determina la cancellazione d’ufficio dal registro. Essa può essere disposta d’ufficio ovvero su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate.

2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate, e costituisce motivo di scioglimento del nucleo anagrafico così come composto prima della cancellazione dal registro delle unioni civili.

3. L’unione civile cessa d’ufficio con il decesso di una delle parti.

4. Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale sia venuta a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione, tale violazione viene sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti senza averne diritto.

5. Nel caso in cui l’ufficio competente abbia provveduto d’ufficio alla cancellazione dal registro, il provvedimento di cancellazione dovrà essere comunicato agli interessati.

 

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti riconosciuti alle unioni civili nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

 

Articolo 7- Norme finali

Il presente  Regolamento entra in vigore dopo 15 gg. dall’esecutività della delibera di approvazione e  resta in vigore sino all’emanazione della normativa nazionale in materia.

 

















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