Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi ha firmato oggi quattro ordinanze volte a contrastare il consumo eccessivo di bevande alcoliche, in favore di una migliore convivenze civile e della tutela del decoro urbano e al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete e la sicurezza dei cittadini. Le quattro ordinanze sono relative ad altrettante zone della città e sono in vigore fino al 31 marzo 2016.
ZONA PARCO DEL POPOLO-VIA ROMA – La prima ordinanza vieta il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, negli spazi, nelle aree e gli spazi pubblici della zona della Città storica compresa tra il Parco del Popolo, piazza della Vittoria, piazza Martiri 7 Luglio e le vie Secchi, Leopoldo Nobili, Lazzaro Spallanzani, Filippo Re, Sessi, Battaglio Toscano, Nacchi, Bellaria, Ferrari Bonini, Dante Alighieri e via Roma a partire dalla chiesa di San Giacomo e fino alla Gabella di porta Santa Croce per tutto il giorno e sino al 31 marzo 2016.
E’ previsto inoltre il divieto – per i titolari degli esercizi di vendita al dettaglio nel settore alimentare e alle attività artigianali con attività di vendita al minuto del settore alimentare di via Secchi – di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore dalle ore 15 e sino alle ore 7 del giorno seguente e fino al 31 marzo 2016.
Il divieto vige con esclusione del consumo effettuato presso gli spazi dati in concessione ai titolari di attività di pubblico esercizio e commerciali, aperti nelle vie e nelle aree citati, durante l’orario di apertura. Potranno essere concesse specifiche deroghe in occasione di manifestazioni culturali, sagre e fiere, per il periodo e per i luoghi di svolgimento delle stesse.
VIA VENERI – Per via Veneri, la seconda ordinanza dispone: per i titolari degli esercizi di vendita al dettaglio nel settore alimentare, la chiusura delle attività entro le ore 20 di qualsiasi giorno della settimana e il divieto di vendita di bevande alcoliche, in qualsiasi contenitore, dalle ore 15 di ogni giorno; per i titolari delle attività artigianali, con vendita al minuto nel settore alimentare, la chiusura entro le ore 21 di qualsiasi giorno della settimana ed il divieto di vendita di bevande alcoliche, in qualsiasi contenitore, dalle ore 15 di ogni giorno; per titolari degli esercizi pubblici aventi accesso, anche secondario, da via Veneri, la chiusura delle attività entro le ore 22 di qualsiasi giorno della settimana e il divieto di vendita di bevande alcoliche, in qualsiasi contenitore, dalle ore 15 di ogni giorno.
Si dispone inoltre il divieto di consumo negli spazi ed aree pubbliche di via Veneri, per tutto il giorno, sia di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, sia di cibo, in qualsiasi contenitore, quando quest’ultimo comporti situazioni di degrado o sporcizia.
ZONA STAZIONE – Una terza ordinanza contiene disposizioni per il quartiere della stazione ferroviaria centrale. Si tratta del divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, dalle ore 16 alle ore 8 del giorno successivo, nelle aree e negli spazi pubblici della zona compresa tra le vie Eritrea, Ceva, Alai, monsignor Tondelli, viale 4 Novembre, piazzale Marconi e ancora le vie Turri, Chiesi, Vecchi, Sani, Paradisi, Ritorni, Cagnoli e piazza Domenica Secchi.
Anche in questo caso, il divieto vige con esclusione del consumo effettuato presso gli spazi dati in concessione ai titolari di attività di pubblico esercizio e commerciali, ubicati nelle vie e nelle aree sopra indicate, durante l’orario di apertura. Potranno essere concesse specifiche deroghe in occasione di manifestazioni culturali, sagre e fiere, per il periodo e per i luoghi di svolgimento delle stesse.
ZONA GARDENIA-ZUCCHI-VIE FILZI E GUASCO – Altra zona della città che presenta criticità in tema di eccessivo consumo di alcol e decoro urbano è quella che interessa via Fabio Filzi, via Guasco, l’area Zucchi e lambisce il quartiere di Gardenia. In questo caso l’ordinanza dispone il divieto di vendita, per i titolari degli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare e delle attività artigianali con attività di vendita al minuto del settore alimentare di via Fabio Filzi, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore dalle ore 15 e sino alle ore 7 del giorno seguente. Dispone inoltre il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nelle aree e negli spazi pubblici di piazzale Duca D’Aosta, via Fabio Filzi, via Bolognesi, via Trento Trieste, via Emilia Santo Stefano sino a piazza Gioberti, controviali di viale Isonzo, fino all’incrocio con viale Trento Trieste, controviali di viale Timavo, sino all’incrocio con via Guasco, via Davoli, via Monte Pasubio, via Nuova e parcheggio Zucchi, per tutto il giorno.
Come nei casi precedenti, il divieto vige con esclusione del consumo effettuato presso gli spazi dati in concessione ai titolari di attività di pubblico esercizio e commerciali, ubicati nelle vie e nelle aree sopra indicate, durante l’orario di apertura. Potranno essere concesse specifiche deroghe in occasione di manifestazioni culturali, sagre e fiere, per il periodo e per i luoghi di svolgimento delle stesse.
SANZIONI – Le quattro ordinanze prevedono anche sanzioni, in caso di violazione (salvo che il fatto non costituisca fattispecie di reato e in questo caso vigono norme di livello superiore):
– la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa pari a 250 euro;
– la sospensione per un giorno dell’attività del settore alimentare, dell’attività artigianale di produzione e vendita del settore alimentare, del pubblico esercizio o del circolo autorizzato alla somministrazione di bevande alcoliche (oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal 3° comma dell’articolo 3), qualora le violazioni, previste nel comma 4 bis dell’articolo 19 del Regolamento di polizia locale, siano reiterate nel biennio;
– la sospensione per un giorno dell’attività del settore alimentare, dell’attività artigianale di produzione e vendita del settore alimentare, del pubblico esercizio o del circolo autorizzato alla somministrazione di bevande alcoliche, per ogni ulteriore reiterazione nel biennio delle violazioni previste nel comma 4 bis dell’articolo 19 dello stesso Regolamento di polizia locale;
Infine (ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento di polizia locale), a seguito dell’accertamento delle violazioni, qualora sia effettuata la formale contestazione amministrativa, è disposta la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere la violazione e di quelle che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è giuridicamente possibile ingiungere il pagamento della sanzione.