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Modena: rifiuti, controlli finalizzati al recupero dell’evasione

cassonetti_rifiutiL’attività di accertamento di tariffa o imposta non versata del servizio rifiuti a fronte di maggiori superfici degli immobili rispetto a quelle dichiarate rientra nei controlli su mancati e parziali pagamenti del prelievo sui rifiuti e si colloca nell’ambito dell’attività di recupero dell’evasione tariffaria e tributaria svolta da Hera in regime TIA per gli anni 2011 e 2012 e da parte del Comune di Modena per gli anni 2013 e 2014 in regime Tares e Tari, attraverso una modalità di incrocio di banche dati.

Lo precisa il Comune di Modena in merito agli avvisi giunti a diversi cittadini, ricordando che il gettito derivante dagli accertamenti è strettamente vincolato al pagamento del servizio e consente di contenere le tariffe per ciascun contribuente sia domestico che non domestico in una logica di garanzia di equità.

Le verifiche a cui ci si riferisce riguardano in particolare mancate dichiarazioni relative al prelievo sui rifiuti di inizio occupazione e dichiarazioni effettuate a suo tempo che risultano però parziali in termini di metratura di superficie, essendo la superficie calpestabile degli immobili, che in questa fase di controllo riguarda abitazioni e pertinenze, uno dei fattori importanti nella determinazione del prelievo.

In sede di accertamento, il Comune può per legge accertare la superficie ai fini dell’occupazione sui rifiuti nella misura dell’80 per cento di quella catastale, dato che relativamente alle pertinenze è stato solo recentemente inserito nelle visure catastali.

Utilizzando la banca dati informatica messa a disposizione dal Catasto vengono pertanto accertate eventuali difformità rispetto alla superficie dichiarata. Se il contribuente vuole richiedere informazioni o segnalare situazioni che risultano difformi rispetto a quelle catastali rilevate, può segnalarlo tramite raccomandata o con una semplice mail. Gli uffici di Hera e del Servizio tributi di via Santi 40 ricevono su appuntamento; se il reclamo è fondato, come è avvenuto in taluni casi, a dire il vero in numero percentuale molto contenuto, l’avviso viene rettificato d’ufficio, senza bisogno di altri adempimenti.

Per quanto riguarda le sanzioni, la legge prevede che in caso di mancati pagamenti per annualità pregresse, si applichi una sanzione all’imposta non versata nella misura del 100 per cento in caso di omessa dichiarazione e del 50 per cento in caso di parziale dichiarazione; la sanzione si riduce poi a un terzo nel caso venga pagata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso.

















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