Anche quest’anno una vasta area dell’Emilia-Romagna sarà interessata dalle limitazioni alla movimentazione degli alveari nel periodo primaverile, come misura di prevenzione per il colpo di fuoco batterico prevista dalla normativa comunitaria.
Interessate le province di Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia ed il territorio a nord della via Emilia delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Dal 15 marzo al 30 giugno 2006 gli alveari che sono ubicati in quest’area, dove è stata ufficialmente accertata la presenza del colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), non potranno essere trasferiti in zone ancora indenni dalla malattia, a meno che non vengano sottoposti a specifiche misure di quarantena.
Le disposizioni sulla movimentazione degli alveari sono contenute nella Determinazione del Servizio fitosanitario regionale n. 2806 del 2 marzo 2006 in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il provvedimento riguarda non solo l’area che era già stata interessata dalle limitazioni lo scorso anno, ma anche una parte del territorio romagnolo dove si sono verificati nel 2005 diversi focolai di infezione da Erwinia amylovora. Si tratta dei territori delle province di Forlì-Cesena e Rimini a nord della S.S. n. 9 “via Emilia”, per i quali è in corso di pubblicazione una direttiva comunitaria che ne prevede l’esclusione dalle “zone protette” per il colpo di fuoco batterico.
Nel periodo soggetto a regolamentazione lo spostamento degli alveari dalle zone contaminate verso “zone protette” sarà consentito solo se gli alveari saranno sottoposti ad un trattamento di quarantena, consistente nella loro chiusura per la durata di 48 ore prima della sistemazione nella nuova postazione. Il periodo di quarantena potrà ridursi a 24 ore nel caso venga effettuato un trattamento con acido ossalico, con le modalità e dosaggi indicati nella determinazione del Servizio fitosanitario regionale.
Prima di effettuare lo spostamento, gli apicoltori dovranno darne comunicazione al Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per il territorio ove ha sede l’apiario, e dovranno documentare la misura di quarantena adottata .
Non ci sono invece limitazioni per gli spostamenti di alveari effettuati entro e tra i territori contaminati e per quelli che avvengono all’interno o tra le zone protette.
Ulteriori dettagli sul provvedimento e sulle aree interessate nelle pagine internet del Servizio fitosanitario regionale, in Ermes agricoltura.