A seguire uno stralcio della Circolare del Ministero dell’Interno n. 5 per informare in merito alla propaganda elettorale in occasione del referendum del 17 aprile 2016:
“Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda diretta (legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)
Anzitutto, si richiama l’attenzione sulle modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l’articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (legge di stabilità 2014). Tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, hanno disposto l’abolizione della propaganda indiretta ed hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.
Ciò premesso, le Giunte comunali, dal 33°al 31° giorno antecedente quello della votazione, quindi, da martedì 15 marzo a giovedì 17 marzo 2016, dovranno stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti – gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda, distintamente, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico. In ogni caso, l’assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla Giunta medesima entro il 34° giorno antecedente quello di votazione, nella fattispecie entro lunedì 14 marzo 2016. Le relative istanze possono essere direttamente trasmesse via telefax. Le stesse possono anche essere preannunciate per via telegrafica o telematica ai comuni e in tal caso sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la Giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, siano confermate con lettera in originale o con telefax. Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi segretari provinciali o, in mancanza, dai rispettivi organi nazionali o anche, ove esistano, da organi di partito a livello comunale. Le domande provenienti dai promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.
Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da parte di uno degli anzidetti soggetti abilitati, purchè corredate dal relativo atto di delega.
Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe”.
Si invitano gli interessati ad osservare le precise istruzioni stabilite dal Ministero dell’Interno precisando che non saranno accettate le domande carenti dei requisiti indicati. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale.