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Fiorano: modifiche al calcolo dell’ISEE per nuclei con disabili

ISEE2015Il Comune di Fiorano informa i cittadini interessati che, a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato, è stata modificata la normativa per il calcolo dell’ISEE dei nuclei familiari con componenti disabili, in particolare:

1. sono stati esclusi dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità;

2. sono state sostituite le spese e le franchigie per i componenti disabili con una maggiorazione dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

I cittadini che hanno richiesto prestazioni sociali agevolate nell’anno 2016, in particolare per la frequenza di servizi scolastici (nido, mensa, trasporto), presentando l’ISEE 2016 prima del mese di maggio, possono, qualora sia presente nel nucleo un disabile, in ragione delle modifiche indicate, rivolgersi al CAF per ricalcolare il proprio ISEE ai sensi della nuova normativa, quindi consegnarlo all’ufficio Scuola del Comune di Fiorano Modenese che provvederà alla revisione del calcolo della tariffa per i servizi scolastici.

Nella circolare esplicativa n. 137 del 25/7/2016, l’INPS specifica che le operazioni di ricalcolo avverranno d’ufficio, in ordine cronologico sulla base della data di presentazione della DSU originaria e si concluderanno entro il 10 settembre 2016. L’attestazione degli ISEE ricalcolati potrà essere verificata dagli utenti interessati attraverso i canali messi a diposizione dall’Istituto (Caf, accesso con PIN, presso sedi periferiche dell’Istituto).

Qualora dai tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di ricalcolo possa derivare una perdita di opportunità a causa dell’imminente scadenza dei termini per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata, sarà possibile presentare una nuova DSU per ottenere un ISEE calcolato in base alle nuove disposizioni, senza attendere il ricalcolo d’ufficio.

Da espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la decorrenza dell’ISEE ricalcolato secondo le nuove modalità di cui all’articolo 2 sexies del DPCM n. 159/2003 è rimessa alla valutazione del singolo Ente erogatore della specifica prestazione sociale agevolata. Ciò in attuazione del comma 3 della norma che dispone che l’ente erogatore delle prestazioni sociali agevolate adotti gli atti attuativi, anche normativi, conseguenti alle nuove disposizioni, disciplinando sia l’eventuale prosecuzione delle prestazioni in corso di erogazione, che sono salve fino a 30 giorni dall’entrata in vigore della predetta legge di conversione, sia l’erogazione delle nuove prestazioni sociali agevolate per il periodo successivo a tale data.

















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