All’ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale di ieri sera era prevista una sola interrogazione, a firma del consigliere Gino Venturelli che chiedeva delucidazioni in merito alla concessione al circolo Fossetta (qui l’interrogazione). Ha risposto il Vicesindaco di Sassuolo Maria Savigni.
“In relazione all’oggetto comunico quanto segue. La subconcessione Reg. SGP n.361 del 18.3.2013 è relativa a locali della struttura “ex scuola materna” in uso al Circolo Fossetta già dal 1986 (convenzione Rep.167 del 21 gennaio, in esecuzione della delibera consiliare n.201/1985). Il 22 settembre 2004 fu stipulato il contratto di comodato Reg.n.2719/Priv, a seguito di assegnazione disposta con deliberazione di Giunta n.4/2004, ad intervenuta iscrizione del Circolo nel registro provinciale della Associazioni di Promozione Sociale, istituito a seguito della L.R. Emilia Romagna 34/2002 (n. 180 del 20/08/2004) in quanto ritenuta garanzia volta ad accertare, attraverso l’analisi dello statuto associativo, la democraticità interna dell’Associazione, l’assenza di finalità di lucro e l’effettiva rispondenza degli obiettivi associativi alle finalità individuate dalla normativa (premesse DGC n.4/2004 citata).
Nel 2011 la Giunta Comunale, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento per la concessione in uso di beni, immobili ad associazioni, comitati ed enti senza fini di lucro (deliberazione consiliare n.63 del 9.12.2010), effettua, con deliberazione n.74 del 29 marzo, “la mappatura dei bisogni della città basata sull’analisi delle esigenze territoriali di natura sociale, di sicurezza, protezione civile, culturale, promozione del territorio, sportiva, educativa e ambientale” (All.1). Nella stessa delibera l’organo esecutivo procede alla ricognizione dei beneficiari indicati nell’All.2, tra i quali figura il Circolo Fossetta, rilevando la rispondenza delle attività dell’associazione alle esigenze della comunità, ma rinviando a successivo provvedimento l’assegnazione, ad intervenuta verifica della sussistenza, ancora una volta, dell’iscrizione al registro provinciale delle Associazioni di promozione sociale. Nel 2012 la Giunta Comunale, con deliberazione n.293 del 19 dicembre, dispone l’assegnazione dei locali al Circolo Fossetta, in quanto iscritto al Registro provinciale APS (n. 180 del 20/08/2004), iscrizione confermata al termine della revisione condotta dalla Provincia di Modena. Ai sensi dell’art.8, comma 4.II, del Regolamento consigliare n.63/2010 anche il rinnovo delle sub concessioni è subordinato al perdurare dei requisiti di cui all’art.6 ovvero l’iscrizione delle associazioni nei registri di cui alle leggi regionali n. 34/2002 o n. 12/2005 e nell’Anagrafe comunale. Requisiti che tutt’oggi il Circolo Fossetta possiede. Le relazioni sulle attività svolte nell’anno precedente sono previste dall’art.8, comma 4.X, del Regolamento, ma non rilevano al fine del rinnovo e la mancata produzione non comporta il recesso, disciplinato dall’art.6 per tutt’altre fattispecie.
Come comunicato nell’ambito del procedimento di accesso attivato con istanza agli atti prot.13773 del 13.4.2018, le relazioni annuali sono state richieste all’Associazione e verranno trasmesse non appena disponibili.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nei locali è stata effettuata fino al 31.12.2014, quando è cessata, a seguito di comunicazione del gestore, causa l’eccessiva onerosità delle condizioni contrattuali, tali da non consentire il pagamento delle spese di conduzione dei locali, stanti le modeste entrate generate dall’attività.
A fronte della manifestata disponibilità del Circolo ad assumersi gli oneri della conduzione della totalità dei locali, il Comune, con deliberazione di Giunta n. 9 del 3.2.2015, ha deciso di limitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli associati frequentatori del circolo sia perché i volumi di attività non giustificano una valenza commerciale dell’esercizio per il pubblico esterno sia perché trattasi di locali prioritariamente e prevalentemente destinati all’attività di circolo e centro ricreativo del quartiere Fossetta e finalizzati all’attività aggregativa, sociale e di servizio al quartiere in cui si trovano.
La pratica SCIA per l’attività per somministrazione ai soli soci da parte del Circolo Fossetta è stata regolarmente prodotta allo sportello dell’Unione in data 24.3.2015, agli atti prot. Comune n. 12285/2015. Le associazioni rappresentano la libera volontà di aggregazione dei cittadini. In particolare, le associazioni che si caratterizzano per la prevalente frequentazione della fascia anziana della popolazione, svolgono una funzione aggregativa che, nell’ottica di quella sussidiarietà che è alla base della normativa nazionale e regionale sull’associazionismo, risulta di grande valore per il benessere della comunità cittadina.
Il dialogo, la collaborazione, il confronto con i soggetti associativi locali e, in particolare, con quelli che hanno la responsabilità della gestione degli spazi aggregativi, ha sempre rappresentato non solo uno strumento, ma anche un obiettivo per le Giunte che si sono susseguite al governo della nostra città. Dialogo e confronto che sono stati al centro dei rapporti con il Circolo Fossetta: le problematicità legate al quartiere e la necessità di promuovere una maggiore collaborazione in rete con i soggetti associativi del territorio sono stati oggetto di diversi incontri che, dal 2010 ad oggi, si sono svolti e si svolgono presso il circolo. La richiesta della sempre più stretta interazione con il quartiere e con altre associazioni cittadine ha portato, nel biennio 2017/2018, alla realizzazione, negli spazi del Circolo, di iniziative promosse da altri soggetti e alla previsione, per gli anni successivi, di nuove attività in coprogettazione.
Parallelamente a questa attività di stimolo, è stata avviata un’azione di dialogo e confronto affinchè l’Associazione maturi una maggiore consapevolezza del ruolo del Circolo, anche dal punto di vista formale. Nella consapevolezza che le criticità derivanti dalle caratteristiche del quartiere, dalla composizione demografica dell’associazione e dalle problematicità generate dalle frequentazioni del Parco Arcobaleno comportano un impegno continuo e concreto da parte dell’Associazione che gestisce gli spazi di Via Guicciardini, l’Amministrazione – nel confermare la volontà di assegnare gli spazi al Circolo Fossetta – intende proseguire l’azione di supporto, stimolo e accompagnamento avviata nel 2017. Relativamente alla (dedotta) inadempienza rispetto la richiesta di atti nei tempi stabiliti, per costante giurisprudenza la richiesta scritta rilevante ai fini della integrazione della fattispecie penale deve assumere la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell’atto o l’esposizione delle ragioni che lo impediscono. Sulla base di queste premesse, anche di recente la Corte di Cassazione Penale, con sentenza della Sez. 6, num. 10595 del 2018, Presidente: Rotundo Vincenzo, Relatore: Costantini Antonio, data udienza: 23/01/2018, ha affermato che il reato non è configurabile quando la richiesta non è qualificabile quale diffida ad adempiere, diretta alla messa in mora del destinatario e da quest’ultimo in tali termini valutabile, per il suo tenore letterale e per il suo contenuto.
Nel caso concreto, all’istanza agli atti prot.13773 del 13.4.2018 hanno fatto seguito incontri durante i quali è stato trattato il tema e una Commissione consiliare il 17.10.2018, avente ad oggetto Situazione rinnovi concessioni: situazione Circolo Tassi e Circolo Fossetta. Ed è solo dopo tale data che è apparso evidente come l’argomento fosse ancora d’attualità, visti i successivi solleciti, a partire dal 18.10.2018 che hanno assunto i connotati di diffida, alla quale è stata data risposta per spiegare il motivo del ritardo nei termini di cui all’art.328, comma 2, codice penale con lettera prot.40798 del 6.11.2018.