Inizia venerdì 1 dicembre 2006 la raccolta delle domande di contributo per favorire le opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale delle persone disabili. La Regione ha delegato ai Comuni la gestione dei contributi previsti dalla LR 29/97 agli articoli 9 e 10, per agevolazioni a favore dei disabili sia per usufruire di un mezzo di trasporto privato idoneo, sia per l’acquisto di ausili e tecnologie, per favorire il permanere dei disabili nella propria abitazione.
Possono fare domanda di contributo i cittadini residenti nel Comune di Modena, per spese effettuate entro il 31 dicembre 2006.
Le domande vanno presentate entro il primo marzo 2007 presso lo sportello Informanziani di via Scudari 28 (tel. 800 567772) e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di piazza Grande 17, tel. 059 2032312 (e-mail). Il modulo per la domanda è disponibile presso gli stessi sportelli oppure si può scaricare dal sito del Comune.
Acquisto o adattamento di un veicolo (art.9)
I contributi sono rivolti a favorire l’adattamento o l’acquisto di un veicolo: per adattamento si intendono le modifiche ai comandi di guida prescritti dalla Commissione per le patenti speciali e le modifiche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo necessarie per l’accesso e l’utilizzo del mezzo da parte del disabile. Hanno diritto al beneficio economico: disabili gravi (Legge 104, art. 3, comma 3) con o senza patente di guida; i conviventi o le persone che hanno un rapporto consolidato di assistenza con il disabile (intestatari dell’autoveicolo) che devono acquistare un veicolo o adattarne uno di loro proprietà per il trasporto del disabile; disabili gravi di età inferiore ai 65 anni (per veicoli senza particolari adattamenti); disabili titolari di patenti di guida speciali che abbiano dovuto adattare i comandi di guida del veicolo. Per avere diritto ai benefici per l’acquisto di un veicolo con adattamenti particolari (per permettere al disabile di entrare nel veicolo e ed essere trasportato o guidare lui stesso), l’ Isee deve essere inferiore a 21.000 euro: il contributo è il 15 per cento del tetto massimo di spesa, pari a 30.000 euro. Per l’adattamento alla guida e/o al trasporto di un veicolo destinato abitualmente a un disabile, e al suo trasporto, l’ Isee deve essere inferiore a 21.000 euro: il contributo è il 50 per cento del tetto massimo di spesa, pari a 8.000 euro. Per l’acquisto di un veicolo destinato abitualmente a un disabile con età inferiore a 65 anni, l’ Isee richiesta è inferiore a 13.000 euro: il contributo è il 15 per cento del tetto massimo di spesa, pari a 10.000 euro (il contributo viene concesso per il solo acquisto e non per eventuali adattamenti). Per l’adattamento di un veicolo destinato abitualmente a una persona titolare di patente speciale A, B o C con incapacità motorie permanenti, non sono previste soglie di reddito: il contributo è il 20 per cento della spesa effettivamente sostenuta e documentata.
Acquisto di ausili e tecnologie (art.10)
I contributi sono rivolti all’acquisto di strumentazioni tecnologiche per favorire la vita del disabile nella propria abitazione. Hanno diritto ai contributi: disabili certificati come gravi in base alla legge 104/92 (art.3, comma 3); chi esercita la patria potestà o la tutela; l’Amministratore di sostegno. Per strumentazioni tecnologiche e informatiche per il controllo dell’ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane è previsto un contributo pari al 50 per cento della spesa sostenuta su un massimo di spesa ammissibile di 13.000 euro. Per ausili, attrezzature e arredi personalizzati per migliorare la fruibilità della propria abitazione è del 50 per cento della spesa sostenuta su un massimo di spesa di 11.000 euro; per attrezzature tecnologiche per svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nella propria abitazione, quando non sia possibile svolgerle all’esterno, il contributo è pari al 50 per cento della spesa sostenuta su un massimo di spesa di 4.000 euro. Il contributo copre spese già effettuate nell’anno precedente e non è cumulabile con quello previsto dalla legge 13/89. Il requisito di reddito per richiedere il contributo è un valore Isee non superiore a 21.000 euro.