E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Direttiva 2002/80 della Commissione Europea
relativa alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.
Il provvedimento modifica per la ventesima volta dal 1970 la direttiva 70/220 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico prodotto dai gas emessi motori ad accensione comandata, adeguando le sue prescrizioni al progresso tecnico. Il nuovo adeguamento introduce disposizioni relative alle
emissioni allo scappamento e le emissioni per evaporazione, le emissioni dei gas del basamento e la durata dei dispositivi antinquinamento di tutti i veicoli a motore a accensione comandata, nonchè le emissioni allo scarico e la durata dei dispositivi antinquinamento dei veicoli a motore ad accensione per compressione delle classi M1 e N1. Il provvedimento di aggiornamento si è reso necessario in considerazione della opportunità di introdurre disposizioni chiare relative ai sistemi diagnostici di bordo, i cosiddetti ODB, dei quali i
nuovi tipi di veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 dovranno essere equipaggiati non oltre l’1 gennaio 2005 (autoveicoli industriali leggeri a motore diesel), 2000 (autovetture private a motore a benzina) o 2003 (altri tipi d’autoveicoli) per consentire il controllo del livello delle emissioni e la verifica su eventuali irregolarità nel funzionamento dell’apparecchiatura antinquinante dei veicoli. Anche quest’ultimo provvedimento di aggiornamento fissa valori limite differenziati per le emissioni dei motori a benzina e diesel di ossido di carbonio; di idrocarburi incombusti; di ossido di azoto dei motori a benzina e dei motori diesel; e, specificamente per i motori diesel, dei valori limite di particelle inquinanti. I valori più restrittivi saranno applicabili a partire rispettivamente dal
2000 e dal 2005, in funzione del tipo di veicolo.
A decorrere dall’1 luglio 2003 gli Stati membri non potranno rifiutare l’omologazione comunitaria o nazionale dei veicoli, qualora siano conformi alle prescrizioni della nuova direttiva e neppure vietarne l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione. La stessa regola vale per i convertitori catalitici di ricambio sui quali entro l’1 luglio 2005 i costruttori saranno obbligati a fornire informazioni supplementari o direttamente al punto di vendita o a ogni distributore. Il provvedimento non entra nel merito delle possibili forme di incentivazioni fiscali, ancora regolate dalle
precedenti norme che prevedono l’introduzione di agevolazioni fiscali destinate ad incoraggiare l’applicazione anticipata dei nuovi valori limite, purchè essi siano validi per tutti i veicoli nuovi immessi sul mercato di uno Stato membro e
soddisfino, in anticipo, le prescrizioni delle direttive in oggetto e a condizione che cessino alla data d’applicazione dei valori limite.
Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
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