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Obbligo di legge per i detentori di armi

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo nr. 104 del 10.08.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale – nr. 209 dell’8.9.2018, è stata disposta, a partire dal 14 settembre 2019, la scadenza del termine di 1 anno entro il quale i soggetti detentori di armi (che non abbiano conseguito una licenza di porto di fucile o pistola negli ultimi cinque anni), devono presentare il certificato medico per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi comuni da fuoco, che non sia stato già prodotto nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della suddetta disposizione.

Si tratta, del resto, di una disposizione non nuova, infatti l’obbligo della produzione della documentazione sanitaria in argomento era stata già prevista nel Decreto Legislativo 29 settembre 2013 nr. 121, ma la nuova normativa – ovvero il citato D.L.vo 104/2018 – nella fase di prima applicazione aveva concesso ai detentori di armi un anno di tempo per ottemperare.

Gli Uffici di P.S., pertanto, stanno provvedendo a diffidare formalmente i singoli interessati, affinché procedano alla produzione della certificazione entro i successivi 60 giorni dal ricevimento dell’atto, decorsi infruttuosamente i quali sarà data comunicazione al Prefetto per l’emissione di un decreto di divieto di detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’art. 39 del Testo Unico delle Leggi di P.S., per mancanza dei requisiti soggettivi.

Le certificazioni dovranno essere presentate all’Ufficio di Polizia competente (Questura o Commissariati di Pubblica Sicurezza nei comuni dove sono presenti tali uffici, ovvero Comandi Stazione dell’Arma dei Carabinieri).

Il certificato dovrà essere rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, delle Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, previa esibizione del certificato anamnestico rilasciato dal medico di base, avente data non anteriore a tre mesi dal giorno della presentazione.

















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