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Coronavirus: in corso le richieste per la Cassa integrazione in deroga, per la quale sono a disposizione 38 milioni di euro

Come funzionano e a chi sono destinati gli ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dall’accordo sottoscritto nei giorni scorsi dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, insieme ai firmatari del Patto del Lavoro?

Lo spiega la stessa Regione, chiarendo innanzitutto che alla cassa integrazione in deroga – dotata di un fondo di 38 milioni di euro per fronteggiare le ricadute economiche provocate dall’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus – possono accedere tutti i datori di lavoro privati, di ogni settore produttivo, che non abbiano accesso agli ammortizzatori ordinari.

“L’eccezionalità dell’accordo, il primo in Italia a livello regionale – spiega l’assessore a Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla -, punta a intervenire per la tutela di lavoratori e datori di lavoro che subiscano gli effetti negativi di questo periodo di emergenza sanitaria, non potendo usufruire di strumenti ordinari. In attesa che vengano emanate dal Governo ulteriori disposizioni per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro, o la cui attività sia ridotta a causa dell’emergenza sanitaria, questo accordo permetterà l’utilizzo della cassa in deroga per tutti i lavoratori con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro subordinato, compresi gli agricoli e i soci lavoratori di società cooperative che non abbiano a disposizione alcun altro ammortizzatore sociale”.

Il provvedimento decorre retroattivamente dal 23 febbraio. Tutte le informazioni utili sulle modalità e sull’invio delle domande e relativa modulistica ed evoluzione della normativa, verranno a breve pubblicate sul portale web dell’Agenzia regionale per il lavoro. Già disponibili una mail (arlinfoderoga@regione.emilia-romagna.it) e un numero di telefono (051/5273893) per avere informazioni.

La condizione per l’accesso alla cassa integrazione in deroga

Possono accedere quindi alla Cig in deroga i datori di lavoro privati che:
a)    occupano da 1 a 5 dipendenti compresi e che non aderiscano ai Fondi di solidarietà bilaterale attivi;
b)    occupano da 6 a 15 dipendenti compresi e accedono al Fis, solo nel caso in cui non possano beneficiare dell’assegno di solidarietà;
c)     occupano più di 15 dipendenti e accedono al Fis, solo se hanno già fruito dell’assegno ordinario nei limiti massimi previsti

 

















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