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Covid 19, Reggio: nuove norme in merito all’isolamento fiduciario per chi rientra in Italia da Grecia, Croazia, Malta e Spagna

In base alle recenti disposizioni della Regione Emilia-Romagna, chi rientra da Grecia, Croazia, Malta e Spagna, in assenza di sintomi, non deve sottoporsi ad isolamento fiduciario sia per quanto riguarda il periodo di attesa per essere sottoposti a tampone, sia per quanto riguarda il periodo di attesa dell’esito del test.

Resta naturalmente confermato l’obbligo di informare le autorità sanitarie, sia per chi torna da Spagna, Grecia, Malta e Croazia, che per le assistenti familiari, attraverso la compilazione del modulo online  htpp://salute.regione.emilia-romagna.it/rientro-estero o dalle news della home page del sito www.ausl.re.it.

Sarà cura del Dipartimento di Sanità Pubblica contattare gli  interessati e organizzare l’effettuazione del tampone.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0522.339000, attivo dal lunedì al venerdì 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

L’ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 prevede che alle persone che entrano in Italia e che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio del 7 agosto scorso, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

  1. obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato con tampone risultato negativo;
  2. obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico con tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’Azienda USL di riferimento.

Le persone che entrano da questi paesi, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di sanità pubblica; in caso di insorgenza di sintomi COVID 19 rimane l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività al Dipartimento di sanità pubblica.

Per quanto riguarda le assistenti familiari (badanti) che rientrano al lavoro e che provengono da Romania, Bulgaria o altri Stati extra Ue o extra Shengen, nel Protocollo regionale  si specifica che, vista l’attuale situazione epidemiologica, c’è l’obbligo di auto dichiararsi  – ai fini dell’autoisolamento di 14 giorni – al Dipartimento di Sanità Pubblica.

Una volta ricevuta la comunicazione dall’assistente familiare, il personale del Dipartimento contatterà la persona interessata e pianificherà l’esecuzione del 1° tampone all’arrivo e del 2° tampone al 7°-10° giorno o, comunque, entro la fine del periodo di isolamento.

Infine, si aggiunge la Colombia nell’elenco dei paesi per cui è previsto il divieto di ingresso e transito in Italia, che comprende Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia, Montenegro e Kosovo.

















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