domenica, 24 Novembre 2024
16.1 C
Comune di Sassuolo
HomeAttualita'Riforma RC-auto: ecco le novità





Riforma RC-auto: ecco le novità

Nuove modalità per il risarcimento del danno, riparazione del mezzo in un’officina tra quelle scelte dalla compagnia, “accordo diretto” per i danni alle persone, sanzioni per le truffe. Su questi elementi poggia la riforma della Rc auto varata oggi dal consiglio dei ministri nell’ambito di un ddl collegato alla finanziaria intitolato “misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”.


Gli interventi, secondo quanto affermato dal ministro delle attività produttive Antonio Marzano al termine della riunione di governo, dovrebbero “creare le condizioni per calmierare i prezzi” sono 8. Tra i più significativi, la possibilità di pervenire a un “accordo diretto” nei sinistri anche per i danni che riguardano le persone.
Il cid (convenzione di indennizzo diretto), insomma, potrà essere applicato, è scritto nell’articolo 10 del collegato, “anche nel caso di danni a persona che comportino invalidità non superiore a cinque punti.
Lo stesso articolo contempla la possibilità che il veicolo danneggiato possa essere riparato in una officina tra quelle indicate dalla compagnia. In alternativa, il danneggiato può chiedere un risarcimento pecuniario “di importo pari al costo che l’impresa avrebbe sostenuto nel caso di riparazione diretta”.
Il collegato modifica anche il regime della franchigia, rendendone certa la riscossione. Gli importi “non corrisposti dall’assicurato”, secondo l’articolo 11, vanno indicati dalle imprese nell'”attestato di rischio”. Mentre, secondo quanto contenuto nell’articolo 12, “Il danneggiato non ha diritto al rimborso delle spese legali” sostenute prima dell’offerta presentata dalla compagnia.
Le truffe ai danni delle assicurazioni, secondo il collegato, sono sanzionate penalmente con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 309 euro a 1.549 euro.
Infine, viene inserita la figura dell'”attuario responsabile per la determinazione dei premi”.
L’assicuratore, si legge nell’articolo 14, dovrà inserirlo nella propria struttura con il compito di fornire una corretta costruzione delle tariffe e di “agevolare l’esercizio dei poteri di controllo” da parte dell’Isvap.

















Ultime notizie