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Sassuolo: partiti espropri in via San Pietro

Con una lettera inviata ai proprietari degli appartamenti, ha preso il via da alcuni giorni l’iter di esproprio dello stabile al termine del quale è previsto il suo abbattimento e la realizzazione di un edificio destinato a pubblica utilità. Il 50% degli appartamenti di Via San Pietro 6 è già stato acquisito dal Comune dal 2005 ad oggi.

“Questo passaggio – spiega Graziano Pattuzzi – rappresenta l’avvio di una fase decisiva per il completamento del progetto di riqualificazione avviato nel 2005. Un processo reso possibile tra l’altro dal contributo determinante della regione Emilia Romagna, che lo ha finanziato fin dal 2006 e che si concluderà entro la primavera 2009 con l’abbattimento dello stabile e la realizzazione di un edificio destinato a pubblica utilità”.

Il procedimento, come spiegato nella comunicazione inviata ai proprietari, si articola in diverse fasi:
“Questo passaggio – spiega Graziano Pattuzzi – rappresenta l’avvio di una fase decisiva per il completamento del progetto di riqualificazione avviato nel 2005. Un processo reso possibile tra l’altro dal contributo determinante della regione Emilia Romagna, che lo ha finanziato fin dal 2006 e che si concluderà entro la primavera 2009 con l’abbattimento dello stabile e la realizzazione di un edificio destinato a pubblica utilità”.

Il procedimento, come spiegato nella comunicazione inviata ai proprietari, si articola in diverse fasi:
 approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio Comunale, che costituisce anche adozione di P.O.C.. La Legge regionale 37 del 2002 prevede infatti che nel caso in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia prevista dal P.S.C. ma non risulti conforme alle previsioni del P.O.C., la determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto preliminare, trasmesso dall’autorità competente alla realizzazione dell’opera oppure dal soggetto privato che chiede l’espropriazione, costituisce adozione di P.O.C. o di variante allo stesso.
 dopo l’approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio Comunale, ai proprietari verrà inviata una seconda e specifica comunicazione nella quale verrà indicato il termine per presentare osservazioni.
 le eventuali osservazioni presentate dai soggetti interessati al vincolo espropriativo verranno poi esaminate e deliberate dal Consiglio Comunale.
 Successivamente sarà possibile procedere all’approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità. Solo dopo questo passaggio verrà determinata l’indennità da corrispondere ai soggetti interessati al vincolo espropriativo, indennità quantificata in base alla stima dell’Agenzia del Territorio, al quale l’Amministrazione comunale affiderà un incarico.

Nella lettera è specificato che i materiali relativi al progetto preliminare sono disponibili per la visione dei proprietari interessati presso il Servizio Patrimonio, Via del Pretorio, 18, previo appuntamento.

Un’ultima precisazione in merito ai ricorsi presentati al Tar dell’Emilia Romagna. L’ordinanza di sgombero del 7 giugno 2005 è stata oggetto di due ricorsi avanti il Tar per l’Emilia Romagna: riguardo al primo, promosso dal proprietario di un alloggio non residente in Via San Pietro, ad oggi risultano respinte sia l’istanza di provvedimento cautelare sia l’istanza cautelare in Camera di Consiglio. Riguardo al secondo, promosso da diversi proprietari di unità immobiliari, il TAR, con un’ordinanza del 2005, ha respinto la domanda incidentale; successivamente l’ordinanza è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato; anche in appello l’istanza di sospensiva non è stata accolta in quanto il Consiglio di Stato ha deciso che “non si ritengono fondate le censure proposte”, e che “anche nel bilanciamento degli interessi prevale quello della sicurezza pubblica”. Allo stato attuale, si è conclusa, per entrambi i giudizi, esclusivamente la fase cautelare (domanda di sospensione del provvedimento), mentre la trattazione del merito è rimandata ad altra udienza, non ancora fissata.

 approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio Comunale, che costituisce anche adozione di P.O.C.. La Legge regionale 37 del 2002 prevede infatti che nel caso in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia prevista dal P.S.C. ma non risulti conforme alle previsioni del P.O.C., la determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto preliminare, trasmesso dall’autorità competente alla realizzazione dell’opera oppure dal soggetto privato che chiede l’espropriazione, costituisce adozione di P.O.C. o di variante allo stesso.
 dopo l’approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio Comunale, ai proprietari verrà inviata una seconda e specifica comunicazione nella quale verrà indicato il termine per presentare osservazioni.
 le eventuali osservazioni presentate dai soggetti interessati al vincolo espropriativo verranno poi esaminate e deliberate dal Consiglio Comunale.
 Successivamente sarà possibile procedere all’approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità. Solo dopo questo passaggio verrà determinata l’indennità da corrispondere ai soggetti interessati al vincolo espropriativo, indennità quantificata in base alla stima dell’Agenzia del Territorio, al quale l’Amministrazione comunale affiderà un incarico.

Nella lettera è specificato che i materiali relativi al progetto preliminare sono disponibili per la visione dei proprietari interessati presso il Servizio Patrimonio, Via del Pretorio, 18, previo appuntamento.

Un’ultima precisazione in merito ai ricorsi presentati al Tar dell’Emilia Romagna. L’ordinanza di sgombero del 7 giugno 2005 è stata oggetto di due ricorsi avanti il Tar per l’Emilia Romagna: riguardo al primo, promosso dal proprietario di un alloggio non residente in Via San Pietro, ad oggi risultano respinte sia l’istanza di provvedimento cautelare sia l’istanza cautelare in Camera di Consiglio. Riguardo al secondo, promosso da diversi proprietari di unità immobiliari, il TAR, con un’ordinanza del 2005, ha respinto la domanda incidentale; successivamente l’ordinanza è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato; anche in appello l’istanza di sospensiva non è stata accolta in quanto il Consiglio di Stato ha deciso che “non si ritengono fondate le censure proposte”, e che “anche nel bilanciamento degli interessi prevale quello della sicurezza pubblica”. Allo stato attuale, si è conclusa, per entrambi i giudizi, esclusivamente la fase cautelare (domanda di sospensione del provvedimento), mentre la trattazione del merito è rimandata ad altra udienza, non ancora fissata.

















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