Per “rasserenare i rapporti” fra colleghi il lavoratore può essere spostato. A patto che vengano preservate le “mansioni originarie”. La misura, dice la Cassazione, “rientra fra le ragioni organizzative” di un’azienda che, applicando lo ‘ius variandi’, deve puntare a “rasserenare i rapporti” sul posto di lavoro.
Va detto che il caso analizzato da piazza Cavour non riguarda un ufficio ma un cantiere navale a Vanezia dove Luciano D.V., manutentore elettrico nel cantiere di S. Elena, nel ’98 si era visto spostare in un altro deposito.
Il motivo? Non andava d’accordo con i colleghi e così l’Azienda consorzio trasporti veneziano lo aveva ‘trasferito’ in un altro cantiere mantenendo le mansioni.
Il provvedimento del cantiere era stato ritenuto legittimo dalla Corte d’appello di Venezia nell’agosto 2005. Ma contro lo spostamento di cantiere il lavoratore si è opposto in Cassazione, lamentando il carettere “punitivo” del trasferimento.
La sezione Lavoro (sentenza 22059) ha però respinto il ricorso e ha sposato la tesi della Corte d’appello che aveva sostenuto che lo spostamento di cantiere del lavoratore rientrava nel “legittimo esercizio dello ‘ius variandi’ giustificato dalla necessità di rasserenare i rapporti con i colleghi di lavoro”.
Nessun carattere punitivo, dunque, nel provvedimento visto che il lavoratore ha “mantenuto le proprie mansioni”.
Confermato inoltre dalla Cassazione che rientra fra i poteri del datore di lavoro collocare d’ufficio in ferie il personale dipendente per brevi periodi.
Fonte: Adnkronos