Dovrà osservare la sospensione dell’attività per 20 giorni – dal 7 al 26 gennaio prossimi – l’esercizio commerciale di vicinato per la rivendita di prodotti alimentari situato in viale IV Novembre 8/A.
Lo stabilisce un’ordinanza del Comune, emessa in seguito a controlli svolti dalla Polizia municipale, in cui si è accertata la violazione ripetuta di altre due ordinanze: quella che vieta la vendita di bevande alcoliche da asporto dopo le 17,30 in Zona stazione (vie Paradisi, Eritrea e Turri, viale IV Novembre e piazzale Marconi) e quella che regola l’orario di apertura-chiusura degli esercizi commerciali.
In particolare, nel corso di un controllo gli agenti hanno notato la presenza di clienti all’interno del locale, che bevevano birra ben dopo le 17.30 e, in un’altra occasione, hanno rilevato la presenza di tre clienti che uscivano dal locale con una bottiglia di birra, ancora una volta dopo le 17.30, mentre la saracinesca dell’esercizio era parzialmente abbassata. In quest’ultima circostanza, inoltre, il locale è risultato essere aperto dopo l’orario di chiusura, previsto alle 19,30.
L’ordinanza del 7 dicembre 2007 (di recente prorogata) prevede, per la Zona stazione, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dopo le ore 17,30 da parte dei titolari delle attività di vendita al dettaglio, compresi coloro che svolgono prevalentemente attività artigianale di produzione e vendita di generi alimentari, fermo restando l’obbligo di chiusura alle ore 19,30.
I trasgressori sono punibili con una sanzione amministrativa da 83 a 500 euro o, in caso di recidiva, con la sospensione dell’attività di vendita per un periodo fino a 20 giorni. La recidiva si verifica quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno.
L’ordinanza sugli orari degli esercizi commerciali, invece, prevede un limite di 13 ore di attività giornaliera (in una fascia oraria dalle 7 alle 22), a condizione che non si effettui la vendita di bevande alcoliche come attestato dall’Atto d’impegno d’obbligo sottoscritto tra Comune e operatore commerciale. Con questo Atto l’operatore commerciale s’impegna a non vendere bevande alcoliche all’interno del suo esercizio.
Resta fermo l’obbligo di chiusura alle ore 19,30 per le attività commerciali e artigianali di prodotti alimentari, che vendono bevande alcoliche e non hanno sottoscritto l’Atto d’impegno.